Il giudice di appello che rileva il mancato esperimento della mediazione in primo grado non può sanare d’ufficio il vizio ma deve dichiarare la improcedibilità

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Data della sentenza: 20/09/2019

Il giudice di appello che rileva il mancato esperimento della mediazione in primo grado non può sanare d’ufficio il vizio ma deve dichiarare la improcedibilità

Obbligatoria - Contratti assicurativi Tribunale di Ascoli Piceno

Appare illogico che il giudice dell' appello, una volta apprezzata la nullità della pronunzia di merito di primo grado per non avere il giudicante rilevato doverosamente l' irritualità della mediazione consentendone l' eventuale sanatoria, riesamini il merito della domanda in difetto di mediazione. D' altro canto, la specifica esclusione dalla previsione dell' art. 5 comma 2 dlgs 28/2010 delle ipotesi di mediazione obbligatoria porta a ritenere che non sia consentito al giudice del gravame sanare d' ufficio il vizio di procedibilità mettendo le parti in condizione di sanare l' omessa o irrituale mediazione (cfr: Corte d' Appello di Ancona, sentenza del 23 maggio 2017). Non appare superfluo sottolineare come a conferma della portata cogente dell' obbligo di mediazione, introdotto dal legislatore per materie espressamente previste e che non può, quindi, tollerare limiti di rilevabilità, militi anche la significativa previsione del comma 4 bis dell' art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 sulla possibilità per il giudice di sanzionare l' ingiustificata partecipazione di una parte al procedimento e di valorizzarla ex art. 116 comma 2 c.p.c. nel successivo giudizio. (cfr: Corte d'...

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