- Home
- Il diniego, espresso dalla parte, alla prosecuzione della mediazione, è sufficiente per ritenere svolta correttamente la procedura.
Il diniego, espresso dalla parte, alla prosecuzione della mediazione, è sufficiente per ritenere svolta correttamente la procedura.
Il diniego, espresso dalla parte, alla prosecuzione della mediazione, è sufficiente per ritenere svolta correttamente la procedura.
Con riferimento all' eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato effettivo esperimento del procedimento di mediazione, avendo in detta sede l' attore espresso un mero diniego alla prosecuzione della procedura, va evidenziato come non sia previsto dalla legge e , quindi, non sussista alcun obbligo per le parti di iniziare a discutere in sede di mediazione, essendo sufficiente che esse esprimano il diniego a proseguire nella procedura, con conseguente presa d' atto da parte del mediatore e redazione di un verbale con esito negativo. La stessa Suprema Corte ha recentemente affermato (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8473 del 27/03/2019) che la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre, principio fatto proprio e ribadito dalla Corte anche nella successiva sentenza n. 18068 del 5.07.2019. Inoltre, ai fini del corretto esperiemento della procedura, si ribadisce che, a prescindere dalla mancata menzione del mappale n. del convenuto nella relazione allegata alla domanda...
Continua la lettura
Registrati gratuitamente oppure accedi per consultare il provvedimento completo e scaricare il PDF.
