E’ valida la mediazione attivata oltre il termine di 15 giorni disposto dal giudice, purché in tempo utile per garantire il suo effettivo esperimento e la prosecuzione del giudizio

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Data della sentenza: 16/11/2021

E’ valida la mediazione attivata oltre il termine di 15 giorni disposto dal giudice, purché in tempo utile per garantire il suo effettivo esperimento e la prosecuzione del giudizio

Volontaria Tribunale di Pavia Giudice Cameli Renato

Il Tribunale intende aderire all'orientamento giurisprudenziale che non qualifica espressamente il termine per l'avvio della mediazione ex art. 5 c.1 d. l. gs 28/2010, perentorio, trovando, quindi applicazione la disciplina generale, ex art. 152 secondo cui c.p.c. secondo cui, in via generale, i termini sono da considerarsi ordinatori salvo ipotesi speciali espressamente stabilite. Il carattere ordinatorio non contrasta in alcun modo con la ratio legis né risulta preclusivo della finalità della disciplina, ovvero quella di favorire la soluzione stragiudiziale della controversia; al contrario proprio in adesione all' orientamento di merito sopra esposto (cfr ex multis Corte di Appello di Milano 4919/2019) elemento dirimente ai fini della procedibilità risulta comunque essere l' attivazione in tempo utile della procedura di mediazione, affinchè siano garantiti sia l' effettivo esperimento della procedura sia la prosecuzione del giudizio, risultando viceversa l' omessa o gravemente ritardata attivazione causa di improcedibilità. In altri termini, dalla natura ordinatoria del termine non discende sic et simpliciter la realizzazione della condizione di procedibilità in tutti i casi di ritardo, anche i più gravi, quale ad esempio, quello che può concretizzarsi in...

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