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Decadenza dall’impugnazione della delibera assembleare per tardiva comunicazione della domanda di mediazione
Decadenza dall’impugnazione della delibera assembleare per tardiva comunicazione della domanda di mediazione
Per proporre tempestiva impugnazione avverso la delibera assembleare la domanda di mediazione deve essere comunicata all'altra parte entro il termine dei 30 giorni previsto dall' art. 1137 c.c.., non essendo sufficiente il mero deposito dell'istanza presso l'organismo. Ai sensi del comma 6 dell' art. 5 del d.lgs.28/2010, in sede di mediazione gli effetti dell' interruzione della prescrizione e l' impedimento della decadenza si producono solamente dalla data di effettiva comunicazione dell' invito alla partecipazione alla parte chiamata e non dal deposito dell' istanza di mediazione presso la segreteria dell' organismo di mediazione. La giurisprudenza di legittimità e di merito ha sancito la piena efficacia ed operatività del comma 6 dell' art. 5 del d.lgs.28/2010 (Cass. Civ., Sez. Unite, 22/07/2013, n. 17781; Tribunale Savona, Sent., 08/02/2019; Trib. Palermo, Sent. n. 4951 del 18.09.2015; Tribunale Savona Sent. 02/03/2017). Del resto la lettera della norma e' univoca e alla inerzia dell' organismo il ricorrente puo' ovviare a mezzo della comunicazione in proprio che deve afferire all' inizio della mediazione e non necessariamente contenere la indicazione della data di convocazione.
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