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Corte di Giustizia Europea, Sez. I, sentenza 14 giugno 2017.
Corte di Giustizia Europea, Sez. I, sentenza 14 giugno 2017.
La normativa italiana non può imporre alcun obbligo di assistenza legale per il consumatore che prenda parte ad una procedura di adr. Al consumatore deve esser sempre consentito di abbandonare in qualunque momento la procedura senza che da ciò possano conseguire effetti sfavorevoli nelle successive fasi. Resta comunque compatibile con il diritto europeo la normativa interna italiana che prevede una ammenda comminata dal giudice nel successivo giudizio soltanto nel caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo, ciò, purché il consumatore possa porre fine alla procedura conciliativa successivamente al primo incontro col mediatore senza restrizioni.
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