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Corte d’Appello di Bologna, sentenza 26.1.2016 – Est. Emilia
Data della sentenza: 26/01/2016
Corte d’Appello di Bologna, sentenza 26.1.2016 – Est. Emilia
Volontaria
Corte d'Appello di Bologna
Giudice Emilia Salvatore
L’onere di attivare la mediazione disposta dal giudice grava sulla parte che ritiene di avere interesse al proseguimento del giudizio, senza alcuna distinzione, in particolare, fra opponente ed opposto. L’omesso o il tardivo avvio ha come conseguenza per tutte le parti la improcedibilità del giudizio, come disposto dal citato art.5, Il c., 1. n.28/2010, atteso che “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello“.
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