Corte d’Appello di Bologna, sentenza 26.1.2016 – Est. Emilia

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Data della sentenza: 26/01/2016

Corte d’Appello di Bologna, sentenza 26.1.2016 – Est. Emilia

Volontaria Corte d'Appello di Bologna Giudice Emilia Salvatore

L’onere di attivare la mediazione disposta dal giudice grava sulla parte che ritiene di avere interesse al proseguimento del giudizio, senza alcuna distinzione, in particolare, fra opponente ed opposto. L’omesso o il tardivo avvio ha come conseguenza per tutte le parti la improcedibilità del giudizio, come disposto dal citato art.5, Il c., 1. n.28/2010, atteso che “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello“.

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