Adr e telecomunicazioni: è improcedibile e non improponibile la domanda giudiziale non preceduta dal tentativo di conciliazione

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Data della sentenza: 28/04/2020

Adr e telecomunicazioni: è improcedibile e non improponibile la domanda giudiziale non preceduta dal tentativo di conciliazione

Volontaria Corte di Cassazione Giudice Rubino Lina

Il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda. A fronte di ciò, il giudizio non si chiude con una pronuncia in rito, ma il giudice deve sospendere il giudizio e fissare un termine per consentire alle parti di dar luogo al tentativo, per poi proseguire il giudizio dinanzi a sè. L'improcedibilità, in questo caso, opera salvaguardando gli effetti sia sostanziali che processuali della domanda, e con effetto sospensivo del giudizio come può ricavarsi anche dalla disciplina successiva e generale dettata dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, introduttivo, in riferimento ad un'ampia serie di materie, del preventivo tentativo di mediazione obbligatorio. In tutti questi casi, la mancata instaurazione di tale procedimento determina un rinvio dell'udienza (per cui restano validi gli atti compiuti e ferme le preclusioni già maturate) ad un momento successivo al termine concesso dal giudice per dar luogo o per concludere il tentativo e con l'obiettivo di salvaguardare un...

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