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Accordo di mediazione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere senza recepire in sentenza le condizioni pattuite tra le parti.
Accordo di mediazione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere senza recepire in sentenza le condizioni pattuite tra le parti.
L' accordo di conciliazione raggiunto in sede di mediazione delegata dal giudice determina la cessazione della materia del contendere (cfr.. Cass. 6 marzo 2020, n. 6442 ), senza che le condizioni pattuite possano dunque essere recepite con la sentenza del giudice, ancorché sia stato così previsto nel predetto accordo, avendo potuto le parti richiedere, al più, la redazione del processo verbale di conciliazione (cfr. Trib. Bologna 7. marzo 2020). Del resto, se così non fosse, la ratio della mediazione, volta a realizzare la deflazione del contenzioso giudiziale civile, verrebbe frustrata. L' istituto in oggetto consiste infatti in un' attività finalizzata ad assistere le parti nella ricerca di accordo amichevole per la composizione di una controversia (art. 1 , lett. A d.lgs. n. 28/2010 ), la quale, in caso di esito positivo, si conclude con la formazione del processo verbale di conciliazione. Peraltro, l' accordo di conciliazione – recita l' art. 12 del predetto testo normativo – quando sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono costituisce titolo esecutivo per l' espropriazione forzata, l' esecuzione per consegna e...
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