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07/05/2016

Nessuna improcedibilità se le parti non vanno oltre il primo incontro

images Tribunale di Verona, sentenza 02.02.2016

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. La condizione di procedibilità è superata anche se le parti dichiarano di non accordarsi nel primo incontro di mediazione.

Secondo il Tribunale di Verona, in un caso in cui le parti si erano limitate a chiudere la mediazione già durante il primo incontro, non può essere accolta l’eccezione di improcedibilità della domanda di parte convenuta, determinata dall’assenza in sede di mediazione di un effettivo tentativo di conciliazione e non appaiono condivisibili le plurime forzature interpretative sul punto in recenti pronunce di merito, atteso che ex art. 5, 2 bis Dlvo 28/2010, la condizione di procedibilità “si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”.

Inoltre, ex art. 8, 4 bis decreto cit., dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione discendono quali conseguenze unicamente la facoltà per il giudice di desumere argomenti di prova e, nel caso di mancata partecipazione ingiustificata, la condanna al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

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