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Con la sentenza n. 719/2026 il Tribunale di Cosenza ha deciso che la domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile quando il contratto azionato contiene una clausola che impone alle parti di attivare preventivamente la mediazione prima di ricorrere al giudice. Il Tribunale ha distinto la mediazione obbligatoria di fonte legale dalla mediazione pattizia, escludendo che il regime speciale previsto per il procedimento monitorio possa essere automaticamente esteso alla clausola convenzionale.

In questo articolo scopriremo l’opposizione al decreto ingiuntivo, l’autonomia della mediazione pattizia e gli effetti della violazione della clausola contrattuale.

L’opposizione a decreto ingiuntivo per compensi da collaborazione, consulenza e assistenza

L’opposizione a decreto ingiuntivo riguardava un decreto emesso per oltre 273.000 euro, fondato su fatture relative a prestazioni rese in esecuzione di un accordo contrattuale tra le parti.

L’opponente eccepiva in via preliminare l’improponibilità e l’improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della mediazione prevista dall’art. 7 del contratto. L’opposta, pur rimettendosi alla valutazione del Tribunale sul punto, sosteneva l’inutilità pratica della procedura conciliativa e chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Mediazione pattizia e condizione di procedibilità autonoma rispetto alla mediazione obbligatoria

La mediazione pattizia e la condizione di procedibilità autonoma rispetto alla mediazione obbligatoria costituiscono il nucleo della decisione. Il Tribunale valorizza il contenuto della clausola contrattuale, che imponeva di sottoporre preventivamente alla mediazione tutte le questioni derivanti dall’accordo, comprese quelle relative a formazione, interpretazione, esecuzione, validità ed esistenza giuridica.

Il principio affermato è che la clausola di mediazione convenzionale vincola le parti quando esprime in modo chiaro l’impegno a non ricorrere al giudice prima di avere attivato la procedura di mediazione. La sua fonte non è l’art. 5 d.lgs. 28/2010, ma l’autonomia negoziale delle parti, con conseguente necessità di interpretarla secondo il contenuto concreto dell’accordo.

Procedimento monitorio e non estensione automatica del regime derogatorio alla mediazione convenzionale

Il Tribunale ricorda che, nella mediazione obbligatoria di fonte legale, l’onere di promuovere la procedura nei giudizi introdotti con decreto ingiuntivo sorge solo dopo l’opposizione e la decisione sulle istanze di provvisoria esecuzione.

La regola processuale individuata è che la disciplina speciale del procedimento monitorio riguarda la mediazione obbligatoria ex lege e non si applica automaticamente alla mediazione prevista da una clausola contrattuale. Quando le parti hanno pattuito di non agire in giudizio senza avere prima attivato la mediazione, il ricorso monitorio proposto senza tale passaggio viola la condizione pattizia di procedibilità.

Revoca del decreto ingiuntivo per violazione della clausola di mediazione convenzionale

La revoca del decreto ingiuntivo per violazione della clausola di mediazione convenzionale è la conseguenza processuale dell’accoglimento dell’opposizione. Il Tribunale esclude che il vizio possa essere sanato con la concessione di un termine in corso di causa, perché la clausola imponeva il previo esperimento della mediazione come presupposto per accedere alla tutela giurisdizionale.

Il principio conclusivo è che la domanda giudiziale proposta in violazione della condizione di procedibilità pattizia deve essere dichiarata improcedibile, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. La decisione rafforza il valore pratico delle clausole di mediazione convenzionale e ne impedisce un’interpretazione che le privi di effettiva utilità negoziale.

La Redazione

Data della sentenza: 19/05/2026

Sentenza