MATERIE OBBLIGATORIE

La mediazione, rispetto ad alcune materie elencate nell’articolo 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, si pone come condizione di procedibilità per l’avvio del processo L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • associazione in partecipazione *
  • consorzio *
  • franchising *
  • opera *
  • rete *
  • somministrazione *
  • società di persone e subfornitura *

* in vigore dal 30.6.2023

In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione, con l’assistenza di un avvocato, che deve, chiaramente e per iscritto, informare il proprio assistito, sia della possibilità di procedere alla mediazione e delle relative agevolazioni fiscali che dei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all’atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo.

Clausole di mediazione        
Anche al di fuori degli ambiti di applicazione obbligatoria, le parti possono avviare una procedura di mediazione su base volontaria e possono altresì inserire nei contratti o negli statuti di società una specifica clausola di mediazione per le liti che possano insorgere nei rapporti disciplinati dagli stessi. La clausola impegna le parti a rivolgersi al servizio di mediazione individuato in via preliminare all’eventuale processo e permette in questo modo di abbattere i costi del contenzioso e rendere maggiormente esigibili i diritti di ognuno. Nel caso in cui la clausola non indichi chiaramente presso quale organismo si svolgerà la mediazione, ai sensi del D. Lgs. 28/2010, la scelta è rimessa alla parte che per prima deposita l’istanza di mediazione.