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27/02/2017

La riconvenzionale in mediazione per superare la condizione di procedibilità

 Tribunale di Verona, ordinanza 21.02.2017 – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. L’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010 prevede la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Tale previsione è da intendersi idonea a ricomprendere qualsiasi domanda cumulata oggettivamente o soggettivamente nel giudizio, come la domanda riconvenzionale che non sia stata discussa in mediazione.

Al fine di rendere proficuo l’esperimento della fase conciliativa è opportuno demandare alla mediazione tutte le domande, anche quella non soggetta.

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