INFORMAZIONI UTILI

L’accordo lo trovi TU!!
La prima e più importante caratteristica della mediazione è che sono le parti stesse a trovare un accordo in grado di soddisfarle, con l’aiuto di un mediatore, che non “deciderà” mai chi ha ragione o chi ha torto.

Risparmi tempo e denaro
Un’altra caratteristica della mediazione è il risparmio di tempo e denaro, che sicuramente non avresti se iniziassi subito un ordinario processo civile.
Con il deposito dell’istanza, infatti, l’organismo ha 30 giorni di tempo per fissare il primo incontro di mediazione e la procedura si conclude, normalmente, nel termine massimo di 3 mesi dal deposito dell’istanza.
I  costi? sono determinati dal Ministero della Giustizia e messi ben in chiaro ancora prima di iniziare! Basta semplicemente verificare il tariffario che propone l’Organismo, addirittura inferiore a quanto dispone il Ministero.
Invece, instaurare un ordinario giudizio civile comporta dei costi elevati e spesso non ipotizzabili prima della conclusione del procedimento.
Ricordati che, nel caso in cui non trovassi un’intesa con la controparte, potrai sempre instaurare un procedimento davanti al Giudice e le eventuali Perizie del CTU nominato in mediazione potranno essere utilizzate anche nel successivo processo.

Riservatezza
Tutto ciò che tu e la tua controparte direte, le dichiarazione che farete, ogni vostra considerazione esposta durante gli incontri e così come la documentazione acquisita nel corso del procedimento, non possono in alcun modo essere utilizzate quali prove nel successivo (ed eventuale) giudizio ordinario. Lo stesso mediatore e le parti presenti durante gli incontri, sono soggette al vincolo della riservatezza.

Semplicità
La mediazione inoltre si contraddistingue per la sua semplicità, in particolare con il nostro Organismo.
Vuoi avviare un procedimento di mediazione? Compila l’istanza e mettiti comodo… a tutto il resto pensa MEDYAPRO!!

Esistono vari tipi di mediazione:
•    Volontaria: quando le parti decidono di tentare la conciliazione di una disputa che le coinvolge e che non riguarda una delle materie per cui l’esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
•    Obbligatoria nei seguenti casi:
Per condizione di procedibilità: chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di Condominio, Diritti reali, Divisione, Successioni ereditarie, Patti di famiglia, Locazione, Comodato, Affitto di aziende, Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, Contratti assicurativi, bancari, finanziari è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
Mediazione delegata: quando il processo è stato avviato, anche in sede di giudizio d’appello, il giudice, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, così da non favorire dilazioni, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Non è infrequente il caso che il giudice rimandi in mediazione le parti quando una delle parti non abbia partecipato al primo incontro o anche quando, pur avendo aderito alla mediazione, non abbiano trovato un accordo.
Contrattuale: quando è legata alla presenza di un’apposita clausola inserita nel corpo di un qualsiasi contratto (di fornitura, appalto, incarico professionale ecc.), in uno statuto oppure nell’atto costitutivo di una società che la prevede.

Perché è necessaria la presenza dell’avvocato nelle materie obbligatorie?
Così prevede la legge. Infatti, ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna o rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative  e all’ordine pubblico.
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale può essere omologato, su istanza di parte, con decreto del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

Chi sono i soggetti che troverò in mediazione?
Intanto ci saranno la parte istante (chi chiede di avviare un incontro di mediazione) e la parte chiamata (chi viene chiamata a partecipare all’incontro mediazione).
Ricorda che in mediazione puoi incontrare le persone da cui dipende il tuo conflitto e sarai tu il protagonista dell’incontro.
Sicuramente troverai il mediatore, colui che gestisce l’incontro di mediazione tra le parti e vi aiuterà a trovare l’accordo.
 Attorno al tavolo di mediazione, potrai trovare l’avvocato, la cui assistenza è obbligatoria per le materie che la legge definisce come obbligatorie e i consulenti per il supporto e per le eventuali perizie tecniche, che le parti decideranno di far fare, in totale libertà anche nella scelta del professionista incaricato(a differenza del giudizio dove è insindacabilmente il Giudice che nomina il CTU).

Chi è il mediatore?
La prima cosa che una persona deve sapere della mediazione è che il mediatore è terzo e  imparziale, ma NON è un giudice.
E’ un professionista con conoscenze in ambito tecnico-giuridico e nelle tecniche di ADR (Alternative Dispute Resolution), che utilizza per aiutare le parti a risolvere una controversia e raggiungere l’accordo che soddisfi tutti i soggetti coinvolti.
In particolare, i professionisti che operano all’interno di MedyaPro, possiedono specifiche competenze tecniche in svariati settori. L’interdisciplinarietà ci caratterizza ed è la nostra forza che ci permette di valutare in profondità la problematica oggetto di mediazione sotto i vari profili.
Questa caratteristica permette di affrontare in modo più tecnico e completo una mediazione.

Che differenza c’è tra mediazione, arbitrato e conciliazione?
Nell’utilizzo dei termini, spesso vi è confusione.
In realtà i tre termini sono differenti e basta sapere che: la mediazione è la procedura, l’iter che porta alla conciliazione, ossia il momento finale della mediazione, il suo risultato, liberamente ed esclusivamente deciso dalle parti.
Mediazione e conciliazione, sono quindi strettamente collegate tra loro.
Diverso invece è il termine di arbitrato: l’arbitro viene chiamato ad emettere una vera e propria decisione (lodo arbitrale) al di sopra ed al di là delle parti, in effetti è un professionista che opera come un giudice (privato).