DETRAZIONI E INCENTIVI FISCALI

1) Incentivi fiscali

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi alla procedura sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Nel caso in cui si raggiunga un accordo, il relativo contratto è esente da imposta di registro fino al valore di € 100.000. Oltre tale valore, l’imposta si calcola solo sulla parte eccedente.

In caso di successo della mediazione, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta per le somme pagate all’organismo fino alla concorrenza di € 600.
In caso di mediazione obbligatoria o delegata è altresì riconosciuto un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella mediazione, secondo quanto previsto dai parametri forensi e fino a € 600.
Qualora la mediazione non riuscisse il credito d’imposta è ridotto alla metà.

Se il giudizio si estingue a seguito dell’accordo di conciliazione, viene riconosciuta alla parte un ulteriore credito di imposta pari al contributo unificato versato e fino alla concorrenza di € 518.

Se la mediazione è obbligatoria o delegata, per i soggetti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio nel giudizio in tribunale, è gratuita.