Guida al deposito della domanda di mediazione: come formulare un’istanza di mediazione efficace.
Come ottimizzare oggetto, ragioni della pretesa e documenti da allegare. Cosa dice la giurisprudenza più recente
Per avviare la procedura di mediazione è necessario presentare apposita domanda. Non si tratta di un atto complicato da comporre, ma occorre redigerlo con attenzione.
Cosa deve contenere la domanda
La legge non impone una forma rigida per la redazione del deposito della domanda di mediazione. Il D.Lgs. n. 28/2010 però, all’articolo 4, stabilisce un contenuto minimo, che non può assolutamente mancare:
- l’organismo di mediazione presso cui si avvia il procedimento;
- i dati delle parti (anagrafici, fiscali e recapiti);
- l’oggetto della controversia;
- le ragioni della pretesa, ossia i fatti su cui si fonda la richiesta.
Nella domanda è necessario indicare inoltre il valore della lite, determinato secondo i criteri del codice di procedura civile. Se il valore non è quantificabile, è necessario spiegarne le ragioni.
Va specificata inoltre la tipologia di mediazione (facoltativa, obbligatoria, demandata o convenzionale), dato fondamentale per calcolare correttamente l’indennità dovuta all’organismo.
Per facilitare la compilazione della domanda, MedyaPro,mette a disposizione, all’interno della piattaforma di proprietà dell’organismo, un modulo online per il deposito della domanda, suddiviso per sezioni, che guida l’utente passo dopo passo nella redazione della domanda stessa.
I dati delle parti
Sebbene possa sembrare la parte più semplice, non meno importante è l’indicazione dei dati delle parti, da compilare con accuratezza, accertando la validità dei dati forniti e dei documenti allegati (documento d’identità e visura camerale), anche al fine di mettere l’Organismo in condizione di compiere l’adeguata verifica antiriciclaggio, che riguarda anche la mediazione civile e commerciale.
L’oggetto e le ragioni della pretesa
Tra i dati del contenuto minimo da indicare, molti si bloccano quando si deve procedere alla descrizione dell’oggetto, ossia che cosa si chiede in mediazione e delle ragioni della pretesa, ovvero i fatti materiali e il fondamento giuridico su cui si fonda la richiesta. In realtà, la domanda di mediazione non esige la precisione di un atto giudiziario: non occorre citare giurisprudenza né sviluppare argomentazioni di diritto. La mediazione, del resto, non è la sede del diritto, ma dell’incontro delle parti per cercare insieme una soluzione.
Ciò detto, oggetto e ragioni della pretesa non vanno trascurati, perché servono a raggiungere diversi obiettivi essenziali:
- stabilire se si tratta di una questione rientrante nella mediazione volontaria o in quella obbligatoria;
- definire di che cosa si discuterà durante il procedimento di mediazione;
- consentire la produzione degli effetti interruttivi sulla prescrizione del diritto;
- garantire la procedibilità della futura domanda giudiziale, dopo che il giudice avrà verificato che il diritto azionato in tribunale coincide con quello portato in mediazione, nel rispetto del principio di simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale.
Passando all’aspetto pratico della questione, ossia come indicare l’oggetto e le ragioni della pretesa nella domanda di mediazione, il Tribunale di Termini Imerese, con la recente sentenza n. 363/2026 ha fornito, sul tema, importanti chiarimenti, richiamando anche alcune pronunce recenti.
L’oggetto della controversia
Per prima cosa ha chiarito che l’indicazione dell’oggetto della controversia, deve essere specifica, mai generica. La controparte deve poter comprendere chiaramente la natura e l’estensione della pretesa. Come stabilito dal Tribunale di Palermo nella sentenza n. 3032/2023, l’istanza deve contenere elementi minimi essenziali simili a quelli dell’art. 125 c.p.c, tra cui la specificazione dell’oggetto. Chi intende agire in mediazione perchè ha subito danni al proprio appartamento, ad esempio, dovrà indicare nella parte dedicata all’oggetto: “domanda di risarcimento per danni materiali causati da infiltrazioni.”
Le ragioni della pretesa
Anche le ragioni della pretesa esigono chiarezza. Non è necessario, anche in questo caso, dettagliare la descrizione, indicando le ragioni di diritto della pretesa, come richiesto per l’atto di citazione. La domanda di mediazione deve esporre però, in sintesi, i fatti e i fondamenti giuridici della richiesta.
Riprendendo lo stesso esempio dell’oggetto le ragioni della pretesa potranno essere così formulate:“l’istante richiede il risarcimento di Euro 4.560,00 per i danni da infiltrazioni d’acqua provenienti dall’appartamento sovrastante del Sig. XYZ (come da documenti allegata), ai sensi dell’art.2051 c.c.”
In conclusione, l’assenza di formalità che contraddistingue la mediazione non deve tradursi in superficialità. Una descrizione vaga o incompleta può, infatti, compromettere la procedibilità del successivo ed eventuale giudizio.
Documenti da allegare nel deposito della domanda di mediazione
Affinché la domanda di mediazione sia completa è necessario inoltre allegare i seguenti documenti:
- la copia del documento d’identità del soggetto istante in corso di validità;
- la visura camerale al fine di documentare i poteri di rappresentanza del soggetto che comparirà in mediazione se l’istante è una persona giuridica, individuando il “titolare effettivo”;
- il provvedimento del giudice che dispone la mediazione se la mediazione è demandata;
- la copia della clausola contrattuale o statutaria che impone il ricorso alla mediazione se la mediazione è negoziale;
- il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato se il soggetto istante ne ha fatto richiesta;
- la ricevuta di pagamento dell’indennità dovuta per il primo incontro di mediazione.
A questa documentazione obbligatoria è possibile aggiungere ovviamente atti o documenti che la parte ritiene utile per descrivere e definire le questioni controverse, con la possibilità, comunque, di integrare la documentazione presentata in fase di deposito anche quando la mediazione è già in corso.
Formulare una domanda di mediazione in modo completo ed accurato contribuisce all’efficacia della mediazione già dal primo incontro, aumentando le probabilità di rapido successo.
La Redazione