La Corte d’Appello di Brescia dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c. a seguito del raggiungimento di un accordo conciliativo in sede di mediazione demandata. Il verbale d’intesa siglato dalle parti stralcia integralmente le pretese economiche legate ai contratti di appalto, determinando la rinuncia congiunta agli atti della causa principale e del gravame incidentale con totale compensazione delle spese processuali. In questo articolo scopriremo l’efficacia deflattiva della mediazione demandata in secondo grado, il meccanismo processuale di chiusura del contenzioso tramite rinuncia agli atti e la disciplina delle spese di lite in caso di conciliazione della vertenza.
Dall’opposizione al decreto ingiuntivo sui lavori di impiantistica all’impugnazione incrociata
La vertenza trae origine dall’opposizione promossa avverso un decreto ingiuntivo dell’importo di € 8.666,00, ottenuto da un’impresa quale residuo del corrispettivo per lavori di impiantistica elettrica eseguiti in esecuzione di un contratto di appalto. La parte opponente aveva chiesto la revoca del titolo monitorio, avanzando in via riconvenzionale pretese risarcitorie per danni e penali da ritardo nell’esecuzione delle opere. Il Tribunale di Brescia, in primo grado, aveva confermato il decreto ingiuntivo, accogliendo tuttavia parzialmente la riconvenzionale e condannando l’appaltatrice al pagamento di € 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno, disponendo l’integrale compensazione delle spese. La pronuncia veniva impugnata in via principale dal committente e, successivamente, tramite appello incidentale dall’impresa opposta.
L’ordinanza della Corte e il successo della mediazione delegata in appello
In pendenza del giudizio di secondo grado, la Corte d’Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, rilevate le condizioni specifiche della controversia, emanava un’ordinanza ai sensi degli articoli 5 e 5-quater del D.Lgs. 28/2010. Attraverso tale provvedimento veniva disposto l’esperimento del procedimento di mediazione delegata, invitando le parti e i rispettivi difensori a confrontarsi davanti a un organismo di conciliazione autorizzato al fine di verificare la percorribilità di una soluzione transattiva stragiudiziale. Le parti aderivano all’ordine del collegio e, coltivando la procedura conciliativa in ottica cooperativa, raggiungevano un accordo definitivo in sede di mediazione, componendo l’intera materia del contendere insorta in ordine all’appalto elettrico.
La rinuncia congiunta agli atti e la formale estinzione ex art. 306 c.p.c.
A seguito dell’esito positivo della procedura stragiudiziale, i procuratori delle parti formalizzavano la chiusura del processo dinanzi alla magistratura d’appello. Il deposito di un atto a firma congiunta, volto a dare atto del raggiungimento dell’accordo e della reciproca rinuncia agli atti di causa con accettazione della controparte, determina l’estinzione del giudizio in rito ai sensi dell’articolo 306 c.p.c.. La Corte d’Appello ha definito il procedimento applicando tre precise regole derivanti dalla combinazione tra codice di rito e normativa ADR:
- La cessazione del contenzioso in rito: Il raggiungimento dell’accordo stragiudiziale e la conseguente rinuncia bilaterale precludono qualsiasi esame del merito dei motivi di appalto, imponendo la declaratoria di estinzione.
- La vincolatività dell’accordo sulle spese: In conformità alla conciliazione e alla volontà espressa dai litiganti nell’atto congiunto, le spese di giustizia delle due fasi di merito vengono interamente compensate.
- La natura del provvedimento di chiusura: La pronuncia assume la forma di sentenza ex art. 306 c.p.c., idonea a formalizzare la chiusura del registro generale affari civili.
L’impatto pratico per il professionista
La sentenza in commento evidenzia la straordinaria utilità strategica della mediazione delegata anche nella fase di appello, quale strumento idoneo a superare il rischio di una totale soccombenza e a ridurre i tempi di attesa della decisione giudiziale. Sotto il profilo operativo, lo studio legale che assiste la parte nel raggiungimento di un accordo stragiudiziale deve curare la successiva redazione e il deposito dell’atto congiunto di rinuncia e accettazione ex art. 306 c.p.c., specificando chiaramente il regime concordato in punto spese di lite. Questo adempimento impedisce la prosecuzione del giudizio, stabilizza l’intesa contrattuale raggiunta davanti al mediatore e tutela il cliente da ulteriori e impreviste pretese processuali.
La Redazione
Data della sentenza: 24/09/2025

