Le indennità di mediazione (spese di avvio del procedimento di mediazione più le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5) sono dovute per il primo incontro al momento del deposito dell’istanza e adesione per ciascun centro di interessi.

COSTI DELLA MEDIAZIONE: scopri le tariffe della mediazione
MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E DELEGATE: SPESE PRIMO INCONTRO
MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E DELEGATE: SPESE DI MEDIAZIONE
Indennità di mediazione ai minimi della tabella per mediazioni obbligatorie e delegate.
Tariffe ai sensi del DM 150/2023.
MEDIAZIONI VOLONTARIE: SPESE PRIMO INCONTRO
Le indennità di mediazione (spese di avvio del procedimento di mediazione più le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5) sono dovute per il primo incontro al momento del deposito dell’istanza e adesione per ciascun centro di interessi.
Dal 12 Marzo 2024 l’organismo adeguerà la tariffa delle mediazioni volontarie secondo quanto previsto dalla Riforma Cartabia, non potendo mantenere la tariffa sino ad oggi adottata, poiché il Ministero a tutt’oggi non ha riscontrato l’Organismo su tale possibilità.
MEDIAZIONI VOLONTARIE: SPESE DI MEDIAZIONE
Indennità di mediazione ai minimi della tabella per mediazioni volontarie.
Tariffe ai sensi del DM 150/2023.
Modalità di pagamento della mediazione
Per depositare o aderire alla mediazione è possibile effettuare il pagamento tramite bonifico su conto corrente intestato a:
MedyaPro Srl
Iban: IT77X0503411716000000007462
Attenzione: è obbligatorio inserire il numero della mediazione nella causale del pagamento.
Spese di notifica della mediazione
Raccomandata 1 € 10,00. Raccomandata estero € 20,00. Mediazione telematica: € 20,00 per ciascuna parte (istante e aderente) in caso di attivazione di una mediazione telematica introdotta dopo la riforma Cartabia, intendendosi ex art. 8 bis Mediazione Telematica anche quella richiesta da una sola parte.
Le mediazioni telematiche instaurate in foro diverso rispetto a quello di appartenenza dell’istante, sono gratuite.
Condomini: gli importi sono soggetti a ritenuta d’acconto del 4% nel caso in cui la parte sia un condominio.
Le nuove tariffe mediazione dal 15 novembre 2023
Dal 15.11.2023 è entrato in vigore il decreto del Ministro della Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2023) che, agli artt. 28-34 determina le nuove tariffe di mediazione.
Secondo quanto stabilito dall’art. 28:
1. per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive
2. l’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5
3. sono altresì dovute le spese vive
Spese di avvio della mediazione
Le spese di avvio ex art. 24, comma 4 sono così suddivise:
- € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
- € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
- € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato
Spese di mediazione
Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
- € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
- € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
- € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
Dopo il primo incontro di mediazione
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5 (art. 28, comma 6).
Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1. (art. 28, comma 7).
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.
Incontri di mediazione successivi al primo
L’art. 30, comma 2, prevede che in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del Registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.
Secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 gli importi massimi della tabella A possono essere maggiorati fino al 20% in caso di:
- esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- complessità delle questioni oggetto della procedura
Ai sensi dell’art. 34, comma 3, le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’Organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
Inoltre, secondo il comma 2, alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, gli Organismi privati che hanno presentato istanza di mantenimento dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 42, comma 1, fino all’approvazione dell’istanza di adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste per gli Organismi pubblici dall’articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto.
- 1Tariffe antecedenti al 15 novembre 2023