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Con la sentenza n. 2512/2026 il Tribunale di Firenze ha deciso che la mediazione obbligatoria svolta cumulativamente da più consumatori contro il medesimo intermediario finanziario è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, se le domande riguardano questioni omogenee e trattabili unitariamente. Il Tribunale ha inoltre ritenuto giustificata la mancata partecipazione personale dell’attore, sostituito da un delegato, per il tecnicismo della materia e le difficoltà logistiche della procedura.

In questo articolo scopriremo l’azione di nullità del contratto revolving, la validità della mediazione cumulativa e la partecipazione tramite delegato nella mediazione bancaria.

L’azione di nullità del contratto di finanziamento

L’azione di nullità proposta dall’istante riguardava un rapporto di credito concluso nel 2008 in occasione dell’acquisto di un bene di consumo. L’attore chiedeva l’accertamento della nullità del contratto e la dichiarazione del proprio obbligo di restituire soltanto il capitale ricevuto, con interessi al tasso legale.

La società convenuta eccepiva, tra le altre difese, l’improcedibilità della domanda per mancato valido esperimento della mediazione obbligatoria. Nel corso del giudizio l’attore attivava la procedura davanti a un organismo territorialmente competente, insieme ad altri soggetti coinvolti in giudizi analoghi.

Mediazione obbligatoria bancaria e validità della procedura cumulativa

La causa riguardava un contratto di concessione di credito mediante carta revolving, materia pacificamente soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. 28/2010 per i contratti bancari.

Il principio affermato è che la mediazione cumulativa non è invalida quando le questioni sono comuni a una pluralità di partecipanti, riguardano profili prevalentemente giuridici e possono essere trattate unitariamente senza sacrificare le singole posizioni. Per il Tribunale, la natura seriale delle domande non rende la mediazione apparente o ineffettiva, poiché eventuali differenze individuali possono essere esaminate anche all’interno della stessa procedura.

Partecipazione tramite delegato nella mediazione bancaria e giustificato motivo di assenza personale

La partecipazione tramite delegato nella mediazione bancaria e il giustificato motivo di assenza personale costituiscono l’altro profilo centrale della decisione. La convenuta aveva contestato l’idoneità della mediazione anche per la mancata comparizione personale dell’attore.

Il Tribunale ritiene invece che il tecnicismo della materia bancaria, la distanza fisica dall’organismo territorialmente competente e la difficoltà di collegamento simultaneo di più persone possono giustificare la partecipazione tramite delegato. La mediazione è stata quindi ritenuta regolare, con conseguente rigetto dell’eccezione di improcedibilità e prosecuzione del giudizio fino alla decisione di merito.

La Redazione

Data della sentenza: 08/05/2026

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