La partecipazione in mediazione è valida ai fini della pratica forense

A seguito di un quesito formulato dal COA di Bologna sulla equiparazione – ai fini della pratica forense – della partecipazione alle udienze agli incontri di mediazione, il Consiglio Nazionale Forense col parere n. 55/2017, ha precisato che la partecipazione alla mediazione del praticante avvocato ben può essere computata nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia documentata.

Pertanto, il praticante potrà farne menzione nel libretto ai fini del raggiungimento delle venti udienze richieste per ogni semestre.

La equiparazione va invece esclusa – precisa il CNF – per il procedimento di negoziazione assistita.

La redazione di Medyapro

Commissione Adr, maggiore spazio alla mediazione

A cura della redazione di Medyapro.

Con il decreto del 30.9.2016 il Ministro della Giustizia ha prorogato sino al 15 gennaio prossimo i lavori della Commisione di studio delle Adr, in ragione della oggettiva complessità delle materie trattate, anche alla luce della giurisprudenza sulla mediazione demandata nel frattempo maturata.

Dalle indiscrezioni emerse dagli organi di stampa,  ci sarebbero importanti proposte di modifica della normativa di settore, tra cui, l’obiettivo di rafforzare l’istituto della mediazione civile.

Si discute di una:

– estensione della obbligatorietà di altri sei anni;

– estensione della mediazione in materia di subforniture, franchising e leasing mobiliare non finanziario;

– esenzioni fiscali sull’imposta di registro sino a 100 mila euro;

– superamento del primo incontro informativo ma con riduzione delle tariffe.

Tra gli obiettivi della Commissione sembra esserci anche quello di incentivare una maggiore cultura della mediazione attraverso la previsione esplicita della necessaria presenza personale delle parti e delle pubbliche amministrazioni durante la procedura conciliativa.

C’è ancora quindi del tempo (15/1/2017) prima che la “palla” passi al Ministero della Giustizia a cui spetta il compito di attuare quella inversione graduale di cultura, già laboriosamente avviata dagli organismi e dai mediatori, al fine di battere la diffidenza verso le Adr.

Vogliamo confidare che l’ulteriore tempo richiesto e messo a disposizione della Commissione serva a produrre un elaborato chiaro e funzionale al servizio delle aspettative della collettività.

Tabelle del Tribunale di Milano unico parametro per il calcolo del danno biologico

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. Come noto, non essendoci nessuna normativa a riguardo, le Tabelle del Tribunale di Milano per il risarcimento del danno non patrimoniale vengono utilizzate come riferimento in (quasi) tutto il Territorio Nazionale ed anzi proprio in questi giorni il Tribunale sta per aggiornarle al 2016.
Anche la Cassazione dal canto suo ne ha sempre evidenziato la bontà, invitando i Giudici a tenerne conto, ovviamente nei limiti del possibile, purchè non ricorrano ragioni diverse che ne consiglino una modifica nell’applicazione dei parametri, in ogni caso da motivare minuziosamente
La Commissione Industria presso il Senato, però, a seguito dell’approvazione del DDL Concorrenza potrebbe finalmente dare il via al varo di una tabella che sarà valida in tutta Italia con la quale si potrà calcolare definitivamente (e nello stesso modo) il danno biologico, evitando così gli scostamenti per aree geografiche rimesse alle valutazioni del Giudice di turno. Il punto è che questa Tabella altro non sarebbe che… quella del Tribunale di Milano che, pertanto, riceverebbe investitura solenne legislativa per tutta l’Italia.
L’art. 7 del suddetto DDL, infatti, dispone che “previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministrodella salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dellagiustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge siprovvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica” sia redatta la citata tabella, i cui “principi” e “criteri”, altri non sono che quelli fatti propri fino ad oggi e, quindi ed in ultima analisi, quelli adottati dalla giurisprudenza costante che, appunto, fa riferimento alla Tabella di Milano: il risarcimento potrà “essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato“.
In conclusione, quindi, fino a che non vi sia il “varo ufficiale” della Tabella Nazionale, il riferimento continua ad essere (salvo rare eccezioni) la Tabella di Milano.

Il Ministro Orlando annuncia il rafforzamento della mediazione

Nel recente convegno organizzato dal Consiglio Nazionale Forense a Roma, il Ministro della Giustizia On. Orlando ha annunciato che intende rafforzare gli strumenti di risoluzione alternativi alla giurisdizione attraverso l’allargamento delle materie soggette a mediazione.

Il Ministro si è detto consapevole che “per quanto riguarda il procedimento di mediazione, se da un lato solo il 44,9 per cento della parte invitata compare, d’altro lato, ove la stessa compare, l’esito positivo delle mediazioni è del 43,5%. Il che vuol dire, semplicemente, che se le parti intendono effettivamente procedere oltre il primo incontro, vi è un’alta percentuale di possibilità che le stesse trovino un accordo”.

Pertanto, ha concluso, l’attenzione del Governo è alta rispetto ai punti che richiedono ancora una sistemazione come l’allargamento delle materie obbligatoriamente destinate alla mediazione e il potere già oggi attribuito al giudice di imporre alle parti del giudizio di attivare il procedimento quando ne veda i presupposti.

Considerazioni che vanno nella direzione auspicata da una sempre più ampia giurisprudenza di merito tra cui il giudice Moriconi del Tribunale di Roma, che da tempo suggerisce il “rafforzamento delle sanzioni per i convocati non aderenti senza giustificato motivo e la valorizzazione del lavoro del giudice in mediazione, che è evidentemente necessario per indurre un maggior numero di magistrati a promuovere la mediazione demandata”.

La redazione Medyapro.

Mediazione Civile EX D.L. 28/2010 – Statistiche relative al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015

Riforma delle ADR: Orlando istituisce una Commissione per razionalizzare il quadro normativo

Al via i lavori della Commissione istituita dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando per l’elaborazione di una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie (ADR).

L’obiettivo è quello di armonizzare e razionalizzare un quadro normativo che attualmente sviluppa forme eterogenee di strumenti negoziali, a causa dei ripetuti interventi legislativi sulla materia, adottati per favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura della conciliazione, agevolandone l’uso e abbattendo in questo modo i costi del giudizio.
La Commissione, che vede la presenza tra i suoi autorevoli componenti del giudice Luciana Breggia, da sempre pioniera nel campo della mediazione, avrà il compito di elaborare entro il 30 settembre 2016, un’ipotesi di disciplina organica e di riforma che sviluppi gli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato.

I Gruppi di lavoro

 Gruppo I – Arbitrato

Gruppo II – Conciliazione

 Gruppo III  – Adr 

(in materia bancaria, finanziaria e assicurativa)

Arbitrato c.p.c. , translatio iudicii, arbitrato societario, arbitrato nei rapporti di lavoro e nei rapporti agrari,   contratti pubblici Mediazione, negoziazione assistita, small claims, odr, mediazione familiare, conciliazione nei rapporti di lavoro ABF (Banca dItalia), amera di conciliazione e arbitrato (Consob), altre istituzioni, (conciliatore bancario, etc.)  arbitrato assicurativo

 

Componenti dei gruppo di lavoro:

– Guido Alpa, Presidente, ordinario di diritto privato Università di Roma “La Sapienza”;

– Luciana Breggia, presidente sezione Tribunale di Firenze;

– Franco Amadeo, notaio in Imperia-Sanremo;

– Giovanni Amoroso, presidente di sezione della Corte di Cassazione;

– Ferruccio Auletta, ordinario di procedura civile, Università di Napoli “Federico II”;

– Antonio Briguglio, ordinario di procedura civile, Università di Roma Tor Vergata;

– Alessandro Cardosi, avvocato del Foro La Spezia;

– Fabio Cintioli, ordinario di diritto amministrativo Università studi internazionali di Roma UNINT;

– Antonella Ciriello, magistrato sezione lavoro tribunale Napoli;

– Giovanni Giangreco Marotta, avvocato del Foro di Roma;

– Alberto Giusti, magistrato Corte di Cassazione;

– Michele Marchesiello, magistrato già presidente sezione Tribunale di Genova;

– Giuseppina Raguso, notaio in Bari;

– Chiara Tenella Sillani, ordinario di diritto privato Università di Milano.

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