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01/08/2019

Depositare una mediazione senza spiacevoli sorprese

Depositare una mediazione senza spiacevoli sorprese. Scopriamolo grazie all’intervento dell’Avv. Mario Antonio Stoppa, Responsabile MedyaPro della sede di Lecce.

Devo depositare una domanda di mediazione con un termine di decadenza ormai prossimo. Mi sorge un dubbio: la domanda di mediazione quando produce i suoi effetti?  E con l’avvicinarsi di agosto si  applicherà alla mediazione la norma sulla sospensione feriale dei termini?

Sono frequenti i dubbi sulle modalità di presentazione della domanda di mediazione, sugli effetti interruttivi che l’istanza produce sulla prescrizione e/o decadenza, come altrettanto frequenti le pronunce giurisprudenziali che sanciscono la decadenza e quindi la improcedibilità della domanda di mediazione tardivamente depositata.

Iniziamo col dire che la domanda di mediazione può essere presentata in modalità cartacea o telematica (on line). Ogni Organismo di mediazione è tenuto a garantirle entrambe.

L’istanza viene generalmente depositata via pec e “la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante” (art.8 comma 1, d.lgs.28/2010)

Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11, presso la segreteria dell’organismo (art. 5 comma 6, d.lgs. cit.)

Quindi, differentemente del caso in cui il giudice assegna i 15 giorni per il deposito della mediazione e la presentazione dell’istanza è sufficiente ad evitare l’improcedibilità della domanda giudiziale, (1) nei casi in cui si vuole impedire una decadenza non basta il semplice deposito ma occorre un ulteriore passaggio: la comunicazione della istanza di mediazione alle altre parti.

Ad esempio, si può decadere dall’impugnare una delibera assembleare di condominio se l’avvocato si limita a ritenere concluso il suo compito con il semplice deposito dell’istanza di mediazione presso l’organismo e non anche con la comunicazione della domanda di mediazione alla controparte (2).

Sarà quindi importante ricordarsi di notificare personalmente alla controparte l’istanza di mediazione subito dopo averla depositata presso l’organismo di mediazione, oppure, di notiziare l’organismo sull’urgenza di provvedere alla notifica nei confronti della convenuta per evitare lo spirare del termine di decadenza . La comunicazione potrà avvenire con ogni mezzo purché idoneo ad assicurarne la ricezione e si ritiene applicabile l’ art. 149 c.p.c. che, in tema di perfezionamento della notificazione a mezzo del servizio postale, ha dettato la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (4).

Stesso discorso vale per la prescrizione con la precisazione che per interromperla, la domanda deve essere provvista di quel minimum di determinatezza e di specificità che è richiesto quale presupposto comune ad ogni fattispecie interruttiva della prescrizione, inclusa la domanda giudiziale. Quindi, quanto meno l’istanza di mediazione deve contenere, sia pure in sintesi, l’indicazione dei fatti a base della pretesa e l’adeguata determinazione dell’ oggetto (5).

Ed ancora, cosa accade quando si deve impugnare il verbale di una assemblea di condominio del 20 luglio (o conosciuto in pari data) e i trenta giorni per interrompere la decadenza cadono nel bel mezzo delle vacanze di agosto?

Generalmente, essendo la mediazione un istituto non propriamente processuale, si fa di tutto per procedere con le convocazioni anche i primi di agosto periodo nel quale vige la sospensione feriale dei termini processuali.

La motivazione è evidente: nel dubbio meglio evitare interpretazioni sfavorevoli.

Di recente, però, il Tribunale di Roma ha stabilito che anche alla mediazione civile si applica la legge 7 ottobre 1969 n. 742, che disciplina proprio la sospensione feriale dei termini processuali (6).

Sicché, per rispondere alla domanda, per interrompere la decadenza il deposito e la comunicazione della mediazione ben potranno essere rinviati ai primi di settembre evitando di considerare  il mese di agosto nel computo dei termini.

La pronuncia, tuttavia, sembra non considerare quanto afferma l’art.6 d.lgs.28/2010, secondo cui “Il termine di cui al comma 1 (la durata della mediazione, di 3 mesi, ndr) decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, (il termine di 15 gg per il deposito, ndr) non è soggetto a sospensione feriale”.

Quindi, se il termine di tre mesi di durata della mediazione cosi come il termine di 15 giorni per il deposito della istanza non sono soggetti alla sospensione feriale, per quale ragione applicarla al termine di 30 giorni entro cui va depositata una istanza di mediazione che impugna una delibera assembleare di condominio?

Probabilmente la questione è tutt’altro che chiara e sarà preferibile adottare una cautela maggiore depositando  l’istanza (e comunicandola, se si vuole interrompere la decadenza o la prescrizione) entro il termine di 15 giorni senza computare in questo periodo la sospensione feriale.

Ed infine, per ritornare al caso della impugnazione del verbale di assemblea, cosa fare se una volta avviata regolarmente la mediazione questa si conclude negativamente? Occorrerà depositare la domanda giudiziale entro un nuovo termine di 30 giorni che inizierà a decorrere dal momento in cui viene redatto e depositato il verbale negativo.

Luglio 2019

(1) Se il termine è ritenuto perentorio come afferma la  giurisprudenza di merito maggioritaria.

(2)  “Gli attori hanno ricevuto il verbale dell’assemblea oggetto di impugnazione in data 17.9.2015, hanno quindi depositato istanza di mediazione in data 15.10.2015, ma la stessa è stata comunicata all’amministratore a mezzo fax in data 3.11.2015 e a mezzo pec in data 10.11.2015. Posto che: ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. n. 28/2010 “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta…”. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”. Posto quindi che l’art. 8, 1° comma, d.lgs. n. 28/2010 si limita a prevedere che la domanda è comunicata “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” e che alla comunicazione si provvede “anche a cura della parte istante”, che nel caso di specie non risulta alcuna comunicazione precedente a quelle effettuate in data 3 e 10 novembre 2015, l’eccezione di decadenza formulata dal convenuto va accolta, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione e domanda.” Tribunale di Milano, sentenza 23.05.2018 – Est. Zuffada

(3) Preferibile anche la doppia notifica ad opera dell’organismo e della parte istante.

(4) Tribunale di Latina Est. Mancini Laura – Sentenza 28/03/2018

(5) Tribunale di Verona Est. Dal Martello Claudia – Sentenza 31/05/2018 

(6)  “Questa Sezione ritiene che la sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742, in quanto applicabile al termine stabilito dalla legge a pena di decadenza per la proposizione di determinate domande in giudizio, trovi applicazione anche nei casi in cui la parte proponga preventivamente istanza di mediazione, in una controversia in cui la presentazione di detta istanza sia obbligatoria, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 e ss.mm.; ne discende che il giudice chiamato a valutare se il termine decadenziale si sia consumato prima dell’attivazione del procedimento di mediazione, deve scomputare da tale termine quello di sospensione feriale (sent. n. 17747/2016 RG. 4082/2015 Trib. Roma, V Sez.). Tale orientamento è conforme a quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49/1990 che estende l’applicabilità della sospensione feriale all’art. 1137 c.c..” Tribunale di Roma, sentenza 05.03.2019 – Est. Berti

Giurisprudenza della mediazione