Mediazione delegata e proposta del giudice anche nel Tribunale di Verona: Tribunale di Verona, ordinanza 14.02.2019 – Est. Bartolotti.
Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo.
Anche nelle materie non assoggettate alla mediazione obbligatoria, il giudice dopo aver concesso la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, visti i rapporti tra le parti e la natura della causa, può offrire loro la facoltà di godere di un tentativo di mediazione, sia per favorire un componimento della vicenda sia per una eventuale soluzione generale delle questioni correnti fra le parti.
In tal caso, rende edotta le parti che dalla mancata attivazione della mediazione consegue la improcedibilità della domanda giudiziale e la definitività del decreto opposto.
Al contempo, fermo restando l’autonomia dell’organismo (e delle parti) nella formulazione della migliore proposta, nella stessa ordinanza il giudice può suggerire alle parti una soluzione transattiva in caso di esito negativo della procedura conciliativa, evidenziando i vantaggi economici che deriverebbero da un accordo (stralcio di una parte del credito, liquidità immediata, assenza di costi e di rischi della esecuzione) e i rischi di una prosecuzione della causa (condanna alle spese, anche art. 96 comma 3 cpc).