In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati il 26 aprile 2018, e sono quindi entrati in vigore dal giorno successivo, i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per gli avvocati.
Il Decreto in questione, dell’8 marzo 2018 n. 37, appena pubblicato, concerne la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, a parziale modifica del D.M. 55/2014.
Tra le misure più attese, vi sono l’introduzione dell’equo compenso e il compenso previsto per l’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita.
In particolare, per quanto riguarda la mediazione, i parametri utilizzati dal decreto sono riportati nella nuova tabella n. 25 bis, secondo cui il compenso viene calcolato in relazione al valore della procedura (sono previsti sei scaglioni), ed alla fase della mediazione in cui l’avvocato ha partecipato (sono previste tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione).
Un ulteriore passo in avanti che risconosce l’importanza del ruolo dell’avvocato ma anche la convenienza della procedura di mediazione rispetto al processo, poiché in circa 3-4 mesi (tale è la durata media della mediazione), il legale potrebbe maturare un conguo compenso, con la previsione di forti premi in caso di raggiungimento di un accordo (difatti, per ogni scaglione di valore, il compenso previsto per l’accordo è pari a tre volte quello della fase iniziale dell’attivazione).
Seguiranno nei prossimi giorni gli opportuni approfondimenti.
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Di seguito la tabella n.25 bis