Tribunale di Verona, ordinanza 21.02.2017 – Est. Vaccari.
Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. L’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010 prevede la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Tale previsione è da intendersi idonea a ricomprendere qualsiasi domanda cumulata oggettivamente o soggettivamente nel giudizio, come la domanda riconvenzionale che non sia stata discussa in mediazione.
Al fine di rendere proficuo l’esperimento della fase conciliativa è opportuno demandare alla mediazione tutte le domande, anche quella non soggetta.