costi mediazione civile tariffe

COSTI DELLA MEDIAZIONE: scopri le tariffe della mediazione

INDENNITÅ E SPESE PRIMO INCONTRO AL MINIMO DELLA TABELLA MINISTERIALE

MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E DELEGATE: SPESE PRIMO INCONTRO

Le indennità di mediazione (spese di avvio del procedimento di mediazione più le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5) sono dovute per il primo incontro al momento del deposito dell’istanza e adesione per ciascun centro di interessi.

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spese per mediazioni obbligatorie e delegate

TARIFFE AI SENSI DEL DM. 150/2023

MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E DELEGATE: SPESE DI MEDIAZIONE

Indennità di mediazione ai minimi della tabella per mediazioni obbligatorie e delegate.

Tariffe ai sensi del DM 150/2023.

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SPESE DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E VOLONTARIA

INDENNITÅ E SPESE PRIMO INCONTRO AL MINIMO DELLA TABELLA MINISTERIALE

MEDIAZIONI VOLONTARIE: SPESE PRIMO INCONTRO

Le indennità di mediazione (spese di avvio del procedimento di mediazione più le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5) sono dovute per il primo incontro al momento del deposito dell’istanza e adesione per ciascun centro di interessi.

Dal 12 Marzo 2024 l’organismo adeguerà la tariffa delle mediazioni volontarie secondo quanto previsto dalla Riforma Cartabia, non potendo mantenere la tariffa sino ad oggi adottata, poiché il Ministero a tutt’oggi non ha riscontrato l’Organismo su tale possibilità.

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spese primo incontro mediazioni volontarie

TARIFFE AI SENSI DEL DM. 150/2023

MEDIAZIONI VOLONTARIE: SPESE DI MEDIAZIONE

Indennità di mediazione ai minimi della tabella per mediazioni volontarie.

Tariffe ai sensi del DM 150/2023.

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spese di mediazione per mediazioni volontarie

Modalità di pagamento della mediazione

Per depositare o aderire alla mediazione è possibile effettuare il pagamento tramite bonifico su conto corrente intestato a:
MedyaPro Srl
Iban: IT77X0503411716000000007462

Attenzione: è obbligatorio inserire il numero della mediazione nella causale del pagamento.

Spese di notifica della mediazione

Raccomandata 1 € 10,00. Raccomandata estero € 20,00. Mediazione telematica: € 20,00 per ciascuna parte (istante e aderente) in caso di attivazione di una mediazione telematica introdotta dopo la riforma Cartabia, intendendosi ex art. 8 bis Mediazione Telematica anche quella richiesta da una sola parte.
Le mediazioni telematiche instaurate in foro diverso rispetto a quello di appartenenza dell’istante, sono gratuite.

Condomini: gli importi sono soggetti a ritenuta d’acconto del 4% nel caso in cui la parte sia un condominio.

Scopri le novità

Le nuove tariffe mediazione dal 15 novembre 2023

Dal 15.11.2023 è entrato in vigore il decreto del Ministro della Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2023) che, agli artt. 28-34 determina le nuove tariffe di mediazione.

Secondo quanto stabilito dall’art. 28:

1. per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive

2. l’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5

3. sono altresì dovute le spese vive

Spese di avvio della mediazione

Le spese di avvio ex art. 24, comma 4 sono così suddivise:

  • € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
  • € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
  • € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato

Spese di mediazione

Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

  • € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
  • € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
  • € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

Dopo il primo incontro di mediazione

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5 (art. 28, comma 6).

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1. (art. 28, comma 7).

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.

Incontri di mediazione successivi al primo

L’art. 30, comma 2, prevede che in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del Registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.

Secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 gli importi massimi della tabella A possono essere maggiorati fino al 20% in caso di:

  • esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
  • complessità delle questioni oggetto della procedura

Ai sensi dell’art. 34, comma 3, le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’Organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Inoltre, secondo il comma 2, alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, gli Organismi privati che hanno presentato istanza di mantenimento dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 42, comma 1, fino all’approvazione dell’istanza di adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste per gli Organismi pubblici dall’articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto.

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    Tariffe antecedenti al 15 novembre 2023

    Fino al 15 novembre 2023, data in cui è entrato in vigore il DM150/23 valgono le tariffe sottostanti secondo quanto disposto dall’art. 46, comma 1, che prevede che alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data anteriore all’entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l’articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata.

    I costi sono suddivisi in due importi: uno per l’ingresso in mediazione e uno al raggiungimento dell’eventuale accordo, oltre alle spese fisse di segreteria.

    Tutti gli importi si intendono per parte.

    1. Contributo spese di avvio

    – 48,80 €, iva compresa, per istanze con valore fino a 250.000,00 €;

    – 97,60 €, iva compresa, per istanze con valore superiore a 250.000,00 €

    – 10,00 € per ciascuna eventuale raccomandata  – 20,00 € per raccomandata estero

    – 20,00 € per ciascuna parte (istante e aderente) in caso di attivazione di una mediazione telematica introdotta dopo la riforma Cartabia, intendendosi ex art. 8 bis Mediazione Telematica anche quella richiesta da una sola parte.

    Gratuite le mediazioni telematiche instaurate in foro diverso rispetto a quello di appartenenza dell’istante.

    Il contributo per le spese di avvio è dovuto dalla parte istante al momento del deposito dell’istanza di mediazione e dalla parte chiamata contestualmente all’accettazione di partecipazione alla procedura di  mediazione.

    ATTENZIONE: gli importi da versare sono soggetti a ritenuta d’acconto del 4% nel caso in cui la parte sia un condominio.

    Si ricorda inoltre che:

    1. Il valore della controversia è individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile (per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento).
    2. Le spese di mediazione rimangono fisse anche nel caso di sostituzione del mediatore nel corso del procedimento, ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.
    3. Esse devono essere corrisposte prima dell’inizio della procedura di mediazione. L’eventuale parte di indennità non ancora versata e gli eventuali aumenti devono essere corrisposti, in via solidale, al termine della procedura e sono condizione per il rilascio del verbale.