Mediazione obbligatoria
La mediazione per le tematiche condominiale è obbligatoria.
La mediazione per le tematiche condominiale è obbligatoria.
Per le spese di mediazione, il condominio è soggetto a ritenuta d’acconto.
I documenti della mediazione vanno sottoposti all’assemblea condominiale.
Sei un’amministratore di condominio? Scopri cosa fare in caso di controversie.
Sei un amministratore di condominio e hai ricevuto un’istanza di mediazione? Scopri come comportarti.
Il D.lgs. 4 maggio 2010 n. 28 così come riformato dal D.lgs. n. 149/22 (c.d. Legge Cartabia) ha introdotto la mediazione obbligatoria nelle controversie in materia condominio. Dette controversie rientrano nelle previsioni di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, a norma delle quali, la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, è tenuto, assistito dall’avvocato, ad attivare in via preliminare la procedura di mediazione.
L’art. 5-ter Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio stabilisce quanto segue:
“L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”.
In caso di mediazione, il condominio è soggetto a ritenuta d’acconto. Qui di seguito la tabella con le tariffe aggiornate.