Confermata l’esenzione dalle imposte ipocatastali nei trasferimenti immobiliari in mediazione

 Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, sentenza 10.04.2019.

Commento a cura del Notaio Maria Teresa Battista.

L’accordo raggiunto in mediazione avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile è esente da ogni spesa e tassa e quindi anche dal pagamento delle imposte catastali e ipotecarie.

Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale per la Liguria che ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dato ragione a un notaio dinanzi al quale era stato stipulato un accordo di mediazione tra due parti per il trasferimento di alcune quote di comproprietà di un immobile.

Secondo il Notaio per l’atto in oggetto spettava un’esenzione (non solo per l’imposta di registro, nei limiti di Euro 50.000,00), ma anche per le imposte ipotecaria, catastale e di bollo richiesta.

E ciò in quanto il legislatore utilizza una formula «estremamente lata e omnicomprensiva», da riferire ad altri tributi non espressamente menzionati, così come ritenuto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in riferimento all’art. 19 della L .74/1987, che prevede, con una formulazione pressoché identica a quella in esame, l’esenzione «dall’imposta di bollo di registro e di ogni altra tassa» degli atti relativi ala separazione e divorzio.

Di parere opposto l’Agenzia delle Entrate, soccombente in entrambi i gradi di giudizio, che con avviso di liquidazione aveva richiesto il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali.

Per la CTR il senso dell’art. 17 comma 2° del DLGS 28/2010, che stabilisce l’esenzione di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento dì mediazione da “ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”, è chiaro e va inteso nel suo significato più ampio sì da ricomprendere nell’esenzione anche le imposte ipotecarie e catastali nei procedimenti di mediazione.