La mediazione deve essere effettiva e i costi della procedura sono pienamente giustificati. Prima sentenza post Cassazione n.8473/2019

   Tribunale di Firenze, sentenza 8.5.2019 – Est. Ghelardini.

Commento a cura dell’Avv. Mario Antonio Stoppa.

La scelta ermeneutica operata con la sentenza n.8473/2019 dalla Corte di Cassazione, fondata sull’idoneità, ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, di un primo incontro meramente informativo e preliminare di mediazione, si pone in distonia con le stesse finalità della mediazione ed in genere con i sistemi ADR.
Per il Tribunale di Firenze la Corte di Cassazione elabora dei principi non condivisibili, errando una prima volta nel ritenere che l’obbligatorietà di una mediazione effettiva possa sostanzialmente pregiudicare il diritto di azione (di qui la necessità di una interpretazione restrittiva della norma sulla mediazione per evitare un conflitto con l’art.24 Cost.), ed una seconda volta nel considerare chiuso il procedimento di mediazione allorquando il mediatore, interrogate le parti sulla possibilità di avviare la mediazione, riceve risposta negativa.
Più in particolare, sul primo punto, il giudice fiorentino nel premettere che l’attuale normativa sulla mediazione è pienamente compatibile col Diritto dell’Unione Europea, alla Costituzione italiana e alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, ritiene che non vi sia alcuna limitazione del diritto di accesso alla giustizia poiché, con la introduzione della mediazione, il legislatore ha deciso da un lato di decongestionare l’accesso alla giustizia civile, al fine di recuperare la funzionalità degli uffici della giurisdizione e, dall’altro, in un’ottica di sistema, ha acquisito una specifica consapevolezza nel valore primario della conciliazione della lite, con positive ricadute sul sistema processuale, vuoi perché in presenza di un accordo le parti rinunciano ad avvalersi degli ordinari rimedi processuali (es. impugnazioni), vuoi perché gli impegni assunti in sede di accordo sono di regola osservati spontaneamente dalle parti ed è assai raro in tal caso il ricorso alle procedure esecutive.
Sul secondo punto, poi, la Corte erra nel subordinare la realizzazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale alla “volontà” delle parti di avviare la mediazione, anziché alla “possibilità”, finendo così per attribuire loro il potere di decidere sulla procedura col rischio che tutto il procedimento diventi un vuoto rituale. Al contrario, ritiene il Tribunale di Firenze, le parti andrebbero interrogate solo sulla “possibilità” di avviare la mediazione, ossia sull’esistenza di condizioni ostative che non dipendono dalla volontà delle stesse e che in assenza delle quali rendono obbligatoria la prosecuzione della mediazione (es., in presenza di difetto di legittimazione o di rappresentanza o materie sottratte alla disponibilità delle parti).
Chiarite le ragioni della divergenza dal principio enunciato dalla Suprema Corte, il Tribunale di Firenze conclude nel ritenere superata la condizione di procedibilità allorquando le parti, nel primo incontro, superano la fase informativa per entrare nel merito delle questioni.
Anzi, sottolinea, occorre più che altro valutare le implicazioni che il criterio di effettività del primo incontro produce sotto il profilo dei dei costi di mediazione e la risposta non può essere che tranquillizzante.
Stante il dettato dell’art.17, comma 5 ter del d.m. 180/2010, secondo cui “Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto all’organismo di mediazione“,  non saranno dovute le indennità ma solo le spese di segreteria.
Ne consegue che accogliendo il principio di effettività, le implicazioni economiche (i costi della mediazione) sono pienamente giustificate dalla concreta possibilità di conciliare la controversia. Anzi, se la mediazione termina al primo incontro senza che nulla sia dovuto all’Organismo di Mediazione, gli unici costi oltre alle spese di segreteria sarebbero quelli delle spese di assistenza legale previste per la fase dell’attivazione e della negoziazione ex D.M. 37/2018, i quali, a ben vedere, possono essere recuperati a carico della parte soccombente ex art. 91 cpc.
Una tesi, quella del Tribunale di Firenze, in buona parte condivisibile ma che lascia irrisolta una questione che rischia di portarla in contraddizione: se durante il primo incontro le parti devono entrare effettivamente in mediazione avviando una vera e propria discussione sul merito delle questioni, pena l’improcedibilità della domanda, e si riconosce al legale il compenso anche per la fase della negoziazione (giustamente, ndr), al mediatore che opera con dedizione e competenza quale compenso spetta?
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fonte sentenza integrale: ilcaso.it