Per i consumatori non è necessaria l’assistenza legale in mediazione

 Corte di Giustizia Europea, Sez. I, sentenza 14 giugno 2017.

Commento a cura dell’avv. Aldo Corcioni. All’esito di un processo scaturito da un’articolata ordinanza di rinvio del Tribunale di Verona (estensore Vaccari), la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata con una recente sentenza su alcune questioni interpretative e di compatibilità tra le norme introdotte dal Codice del Consumo in attuazione della Direttiva2013/11/UE, e quelle previste dal D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione civile, tra cui l’obbligo di assistenza legale per il consumatore e la sua possibilità di abbandonare la procedura adr in qualunque momento senza conseguenze.
Sul primo punto la Corte ha evidenziato che la normativa italiana non può imporre alcun obbligo di assistenza legale per il consumatore che prenda parte ad una procedura di adr.
Sull’obbligo per il consumatore di potersi ritirare da una procedura di adr solo in presenza di giustificati motivi, la Corte ha avuto modo di precisare che tale previsione restringe il diritto di accesso alla giustizia contrastando con la Direttiva n.11/2013.
Pertanto al consumatore deve esser consentito di abbandonare in qualunque momento la procedura senza che da ciò possano conseguire effetti sfavorevoli nelle successive fasi.
Resta comunque compatibile con il diritto europeo la normativa interna italiana che prevede una ammenda comminata dal giudice nel successivo giudizio soltanto nel caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo.
Ciò, purché il consumatore possa porre fine alla procedura conciliativa successivamente al primo incontro col mediatore senza restrizioni.

* Un commento ben più articolato e completo è stato pubblicato in questi giorni dal Prof. Avv. Marco Marinaro in Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore – rivista n.28/1 luglio 2017, pagg.92 e ss.