La mediazione civile non si estende alle domande riconvenzionali e dei terzi

 Tribunale di Palermo, ordinanza 6.5.2017 – Est. Nozzetti.

Commento a cura del dott. Fabio Felicini. L’espressione “chi intende esercitare in giudizio un’azione” (art. 5 comma 1 bis d.lgs.28/2010) va intesa come “chi intende instaurare un giudizio” e quindi nel senso di escludere la mediazione obbligatoria rispetto alle domande proposte da e nei confronti dei terzi, oltre che rispetto alle c.d. domande riconvenzionali inedite.

Diversamente opinando, esperire una nuova mediazione estesa anche alle domande svolte nei confronti dei terzi comporterebbe l’allungamento dei tempi di durata del processo – già seriamente appesantiti nelle controversie per responsabilità professionale sanitaria dai plurimi differimenti dovuti alle chiamate in causa dei sanitari e dei rispettivi assicuratori.

Ciò contrasterebbe, di fatto, oltre che con l’intento deflativo, anche con il diritto alla ragionevole durata del processo sancito dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.