La proposta del mediatore va formulata anche in assenza di concorde richiesta delle parti

 Tribunale di Patti, ordinanza 25.5.2017 – Est. Mongiardo.

Commento a cura dell’Avv. Massimiliano Paolettoni. La formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione.

Appare quindi opportuno che nella scelta dell’organismo di mediazione le parti si rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo la facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, in quanto tali previsioni regolamentari  frustrano lo spirito della norma che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art.13 del d.lgs 28/2010, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa ad incentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli.

Vieppù, quando il valore processuale della proposta incide anche sul tema della equa riparazione  (il D.L 22.6.2012 n.83, ha modificato l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n.89, e introdotto il comma 2 quinquies, a norma del quale “non è riconosciuto alcun indennizzo: … c) nel caso di cui all’art.13 primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”), con ciò confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia.