Funzione della sanzione pecuniaria da mancata partecipazione in mediazione

 Tribunale di Verona, sentenza 02.5.2017 – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. La sanzione pecuniaria prevista dall’ art. 8, comma 4 bis d. lgs. 28/2010 va irrogata dal giudice senza che gli sia consentito nessun ambito di discrezionalità né sull’an né sul quantum dell’applicazione, a qualsiasi delle parti non abbia partecipato alla procedura stragiudiziale senza giustificato motivo, compresa quella vittoriosa nel conseguente giudizio. Ciò è chiaramente desumibile sia dal tenore letterale della previsione che dalla sua funzione che è quella di indurre le parti a partecipare al procedimento di mediazione e quindi a servirsi di uno strumento che può evitare il giudizio.