Va esclusa la mediazione sulla domanda riconvenzionale del convenuto
Tribunale di Roma, sentenza 18.01.2017 – Est. D’Avino.
Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. La mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti (essendo le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità di stretta interpretazione).
L’art. 5 comma 1-bis d.lgs. n. 28/2010 prevede la facoltà del convenuto di eccepire il mancato tentativo di mediazione, sicché va considerato tale “chi viene citato in giudizio” e non già chi, avendo promosso un’azione e, pertanto, notificato ad altri una vocatio in ius, risulti a sua volta destinatario di una domanda collegata a quella originaria, non potendosi ammettere che vengano formulate domande riconvenzionali al solo fine di costringere il giudice a mandare le parti di nuovo in mediazione, così da allungare i tempi del giudizio.