Onere di avvio della mediazione quando il giudice nega la provvisoria esecutorietà del decreto

 Tribunale di Pavia, ordinanza 9.3.2017 – Est. Marzocchi.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. Nel caso in cui il giudice non conceda la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo può porre l’onere di avvio della mediazione a carico dell’opposta, anziché dell’opponente come invece sostiene la sentenza della Cass.24629/15.

Ai fini del corretto assolvimento della condizione di procedibilità le parti dovranno presentarsi personalmente o per il tramite di loro procuratori ad negotia, muniti del potere di concludere l’accordo e in grado di far verbalizzare gli ostacoli oggettivi che impediscono la partecipazione in mediazione o la prosecuzione oltre il primo incontro.

Tale verbalizzazione, sostiene il giudice, non sarà considerata in violazione della riservatezza, riportando elementi valutabili ai fini della decisione, ex art. 116, co. 2, cpc.