Accordo di mediazione nullo per responsabilità dell’Organismo

 Tribunale di Palermo, sentenza 23.6.2016 – Est. Caccamo.

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. Il rapporto tra l’organismo di mediazione e le parti può qualificarsi come un contratto misto a cui si applicano le regole del mandato e le regole dell’appalto di servizi, ovvero della prestazione d’opera.

L’Organismo, che svolge l’attività di mediazione per il tramite del mediatore, soggetto da intendersi professionalmente qualificato, deve assicurare la validità dell’accordo sia sotto il profilo sostanziale che formale, a nulla rilevando che le parti siano assistite dai difensori.

Ne consegue che se durante la mediazione avente ad oggetto lo scoglimento della comunione ereditaria si raggiunge un accordo e la transazione viene sottoscritta anche da una parte non erede e quindi non legittimata, l’Organismo (che si avvale dell’opera di terzi nella mediazione, ovvero il mediatore) è responsabile della nullità dell’accordo.