Il regolamento dell’odm deve consentire la proposta del mediatore se il convenuto non prosegue la mediazione

 TAR Abruzzo – Sez. Distaccata di Pescara, sentenza 24.02.2017.

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. E’ illegittimo per contrasto con l’art. 11 comma 1 del d.lgs. n. 28 del 2010, il regolamento dell’organismo di mediazione che prevede nel caso in cui le parti decidano di non proseguire nella conciliazione o comunque nel caso di mancata adesione o partecipazione di una delle parti, il mediatore non possa formulare la proposta.

L’articolo 11 comma 1 del d.lgs. n. 28 del 2010 è chiarissimo nel prevedere che “Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può’ formulare una proposta di conciliazione”, anche in assenza di concorde richiesta delle parti.

Il regolamento che vieta al mediatore di formulare una proposta quando il convenuto non intende proseguire nella procedura, si pone in irrimediabile ed evidente contrasto con la richiamata disciplina di legge primaria e lede l’interesse della parte ricorrente che si vede privata della chance di ottenere dal mediatore una proposta di conciliazione. E’ a tal proposito appena il caso di rilevare che è chiaro interesse della medesima ricorrente partecipare ad un valido procedimento di mediazione prima di intraprendere un giudizio civile, nel caso in questione non ancora instaurato.