Il mediatore è obbligato a formulare una proposta se lo prescrive il giudice.

images Tribunale di Vasto, ordinanza 15.6.2016 – Est. Pasquale.

Commento a cura dell’Avv. Guido Trabucchi. Non può esserci alcuna discrezionalità del mediatore quando l’invito a formulare una proposta anche in assenza di concorde volontà delle parti proviene direttamente dal giudice della causa.

Il mediatore che contravvenendo all’invito del giudice dichiara concluso il procedimento è costretto dal Tribunale a riattivare la medesima procedura di mediazione senza oneri aggiuntivi per le parti.

La ratio dell’obbligo di formulazione della proposta, secondo il giudice, va ravvisata nell’art. 1, comma 1°, lett. a), del D.lgs. 28/2010, secondo cui la mediazione viene definita come «l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa» e senza la quale al giudice è preclusa la possibilità di compiere le valutazioni ad esso spettanti sulla condotta delle parti ed in relazione alla regolamentazione delle spese di mediazione e processuali ex art. 13 D. Lgs. n. 28/10.