Il locatario che non avvia la mediazione è costretto a rinunciare all’opposizione

images  Tribunale di Rimini, sentenza 24.5.2016 -Est. Capodaglio.

Commento a cura della dr.ssa Rossella Parisi. Nel procedimento sommario di sfratto con l’ordinanza provvisoria emessa ex art.665 cpc, il giudice dispone il rilascio dell’immobile con riserva di valutare le eccezioni del convenuto nella successiva fase di merito e contestualmente ordina l’avvio della mediazione.

Se l’intimato opponente rimane inoperoso e non provvede a depositare l’istanza di mediazione entro il termine fissato dal giudice, da intendersi perentorio (in senso contrario v. Tribunale di Rimini, sentenza 10.5.2016 -Est. Lionello Rossino), la condizione di procedibilità non si intende superata e il convenuto sfrattato deve rinunciare a coltivare la domanda di accertamento negativo del diritto al rilascio da lui proposta.

Dal punto di vista processuale il giudice dovrà dichiarare l’estinzione del giudizio di merito e l’ordinanza provvisoria di rilascio dell’immobile diventerà definitiva.