In mediazione le parti devono superare il primo incontro

images  Tribunale di Milano, ordinanza 27.04.2016

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. Nella mediazione demandata, come noto, il giudizio di mediabilità è già espresso nell’ordinanza che la dispone e le parti presenti personalmente con l’assistenza del difensore, devono necessariamente proseguire oltre il primo incontro.

Il contenuto dell’ordinanza deve essere comunicato al mediatore sul quale grava l’onere della verbalizzazione del rifiuto della parte che non intende proseguire nel merito.

Così facendo il giudice conoscere la condotta delle parti tenuta in mediazione e la valuta ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti sulle spese di lite.

La transazione novativa in mediazione estingue il processo

images Tribunale di Roma, sentenza 23.02.2016

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. La transazione novativa raggiunta tra le parti in mediazione incide sulla procedibilità del processo. Difatti, con l’accordo di mediazione le parti estinguono l’originario diritto in contesa sostituendolo con uno nuovo. Per l’effetto, ne consegue la cessazione della materia del contendere del giudizio che quindi non potrà più proseguire.

Le difficoltà comunicative tra le parti possono essere superate in mediazione

images Tribunale di Lecco, ordinanza 13.04.2016

Commento a cura del dott. Fabio Felicini. La mancanza di comunicazione non può che portare ad aumento del grado di conflittualità tra le parti.

Nella ordinanza in commento, il giudice, rilevando la complessità delle problematiche in contestazione, illustrava alle parti l’opportunità vantaggiosa di giungere ad una conciliazione che però non veniva colta per la presenza, tra le stesse, di evidenti difficoltà comunicative.

Decideva quindi di inviare le parti in mediazione ritenendo probabile che solo attraverso un confronto più approfondito svolto davanti ad un organismo di mediazione, a ciò deputato, sia possibile conseguire risultati migliori rispetto al tentativo di conciliazione giudiziale.

Invitava, infine, le parti contrarie alla mediazione, ad esporre al mediatore e quindi al giudice, le ragioni del rifiuto.

Mediazione dinanzi al Giudice di Pace inutile duplicato

images Giudice di Pace Torino, sentenza 19.11.2015

Commeno a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. Si deve ritenere infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta per omesso avvio della mediazione. Si ritiene che avanti al Giudice di Pace non si debba dare luogo alla preventiva mediazione in quanto l’art. 320 cpc prevede espressamente l’obbligo per il GdP di tentare la conciliazione delle parti prima di procedere all’istruzione del giudizio. La natura di conciliatore e mediatore intrinseca alla figura del GdP, rende, pertanto, la mediazione esterna al giudizio una inutile duplicazione e supera ogni eccezione di improcedibilità sul punto.

Accordo in mediazione e responsabilità per omesso abbandono del giudizio

images Tribunale di Mantova, sentenza 13.05.2016

Commento a cura dell’avv. Aldo Corcioni. L’accordo raggiunto nella mediazione instaurata successivamente alla notifica dell’atto di citazione  e conclusasi entro la data della prima udienza, impone l’abbandono del giudizio.

La parte attrice che prosegue il processo nei confronti della convenuta non comunicando al giudice l’intervenuto accordo su tutta la lite, va condannata ex art. 96 comma 3 cpc, in quanto con dolo o colpa grave ha portato avanti un giudizio nonostante la controversia fosse stata effettivamente mediata.

Convegno Mediazione e Processo: tutti i video degli interventi

Convegno “Mediazione e Processo: rapporti e opportunità“, tenutosi a Bari lo scorso 10.6.2016, organizzato dall’Organismo di Mediazione Aequitas ADR.

Guarda i video del convegno:

relazione del dott. Massimo Moriconi – video

relazione del dott.Fabrizio Pasquale (parte prima) – video

relazione del dott.Fabrizio Pasquale (parte seconda) – video

relazione della dott.ssa Laura Fazio – video

Tabelle del Tribunale di Milano unico parametro per il calcolo del danno biologico

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. Come noto, non essendoci nessuna normativa a riguardo, le Tabelle del Tribunale di Milano per il risarcimento del danno non patrimoniale vengono utilizzate come riferimento in (quasi) tutto il Territorio Nazionale ed anzi proprio in questi giorni il Tribunale sta per aggiornarle al 2016.
Anche la Cassazione dal canto suo ne ha sempre evidenziato la bontà, invitando i Giudici a tenerne conto, ovviamente nei limiti del possibile, purchè non ricorrano ragioni diverse che ne consiglino una modifica nell’applicazione dei parametri, in ogni caso da motivare minuziosamente
La Commissione Industria presso il Senato, però, a seguito dell’approvazione del DDL Concorrenza potrebbe finalmente dare il via al varo di una tabella che sarà valida in tutta Italia con la quale si potrà calcolare definitivamente (e nello stesso modo) il danno biologico, evitando così gli scostamenti per aree geografiche rimesse alle valutazioni del Giudice di turno. Il punto è che questa Tabella altro non sarebbe che… quella del Tribunale di Milano che, pertanto, riceverebbe investitura solenne legislativa per tutta l’Italia.
L’art. 7 del suddetto DDL, infatti, dispone che “previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministrodella salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dellagiustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge siprovvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica” sia redatta la citata tabella, i cui “principi” e “criteri”, altri non sono che quelli fatti propri fino ad oggi e, quindi ed in ultima analisi, quelli adottati dalla giurisprudenza costante che, appunto, fa riferimento alla Tabella di Milano: il risarcimento potrà “essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato“.
In conclusione, quindi, fino a che non vi sia il “varo ufficiale” della Tabella Nazionale, il riferimento continua ad essere (salvo rare eccezioni) la Tabella di Milano.

Il Ministro Orlando annuncia il rafforzamento della mediazione

Nel recente convegno organizzato dal Consiglio Nazionale Forense a Roma, il Ministro della Giustizia On. Orlando ha annunciato che intende rafforzare gli strumenti di risoluzione alternativi alla giurisdizione attraverso l’allargamento delle materie soggette a mediazione.

Il Ministro si è detto consapevole che “per quanto riguarda il procedimento di mediazione, se da un lato solo il 44,9 per cento della parte invitata compare, d’altro lato, ove la stessa compare, l’esito positivo delle mediazioni è del 43,5%. Il che vuol dire, semplicemente, che se le parti intendono effettivamente procedere oltre il primo incontro, vi è un’alta percentuale di possibilità che le stesse trovino un accordo”.

Pertanto, ha concluso, l’attenzione del Governo è alta rispetto ai punti che richiedono ancora una sistemazione come l’allargamento delle materie obbligatoriamente destinate alla mediazione e il potere già oggi attribuito al giudice di imporre alle parti del giudizio di attivare il procedimento quando ne veda i presupposti.

Considerazioni che vanno nella direzione auspicata da una sempre più ampia giurisprudenza di merito tra cui il giudice Moriconi del Tribunale di Roma, che da tempo suggerisce il “rafforzamento delle sanzioni per i convocati non aderenti senza giustificato motivo e la valorizzazione del lavoro del giudice in mediazione, che è evidentemente necessario per indurre un maggior numero di magistrati a promuovere la mediazione demandata”.

La redazione Medyapro.

La lite soggetta a mediazione obbligatoria esclude la negoziazione assistita

  imagesTribunale di Verona, ordinanza 12.5.2016

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. Quando la lite rientra nel novero di quelle soggette alla mediazione obbligatoria, va escluso il ricorso alla negoziazione assistita ex art. 3, comma 5, d.l. 132/2014, che disciplina il rapporto tra quest’ultima e le altre procedure speciali di conciliazione.

A tale conclusione giunge il Tribunale di Verona pronunciandosi su una azione risarcitoria di 20 mila euro promossa da una parte che si riteneva lesa dalla condotta diffamatoria a mezzo stampa posta in essere dal convenuto.

Trattandosi di diffamazione a mezzo stampa e quindi di materia assoggettata espressamente alla mediazione obbligatoria ex art.5 comma 1 bis d.lgs.28/2010, è pertanto da escludersi il ricorso alla negoziazione assistita.

La responsabilità del funzionario pubblico per danno erariale nella mediazione civile

A cura della redazione di Medyapro. La prassi di alcuni tribunali dimostra uno scarso interesse degli enti pubblici verso l’istituto della mediazione civile. Non sono pochi i casi in cui l’ente pubblico decide di non aderire al primo incontro o aderisce formalmente dichiarando a verbale che non sussiste la possibilità di giungere ad un accordo. Una condotta non condivisa dalla giurisprudenza di merito in commento che ha paventato in più occasioni il rischio, per il funzionario pubblico che nega la partecipazione dell’ente, di incorrere in responsabilità erariale continua su…