Assente in mediazione, il giudice condanna ex art.96, 3 comma cpc

images  Tribunale di Roma, sentenza 23.6.2016

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. La valutazione della ingiustificatezza della condotta (consistente nella mancata partecipazione alla mediazione) non attiene al merito, o in altre parole, alla ragione o al torto della parte, ma va valutata ex ante e prescinde dall’esito del giudizio.

Per tali motivi, nel caso di un giudizio intrapreso per l’accertamento della responsabilità da errore professionale del medico, la compagnia assicurativa che si è vista accogliere le proprie eccezioni in primo grado, pur vincendo, deve essere condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato della causa, in quanto la sua condotta non evita il rischio di una prosecuzione della lite nei successivi gradi di giudizio (appello e cassazione), che si poteva invece azzerare partecipando alla mediazione.

Altresì ingiustificata è la condotta della casa di cura anch’essa assente e senza motivo in mediazione. Per quest’ultima, soccombente in giudizio, c’è anche la condanna ex art.96 comma 3 cpc.