Eccezione di incompetenza in mediazione

images  Tribunale di Monza, sentenza 26.02.2016

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. Le parti sottoscrivevano un contratto di conto corrente col quale derogavano alle norme generali sulla competenza per territorio, come previsto dall’articolo 28 del codice di procedura civile.

Insorta controversia, l’attore promuoveva istanza di mediazione presso l’Organismo incompetente e la Banca non aderiva riservandosi di sollevare ogni eccezione preliminare nel giudizio di merito.

Successivamente l’attore promuoveva giudizio di accertamento presso il Tribunale incompetente per territorio e la Banca si costituiva eccependo l’incompetenza dell’Organismo e del Tribunale.

L’omessa specifica contestazione in mediazione, spingeva l’attore a ritenere superato il vizio procedurale, ma il giudice della causa, sostenendo sul punto che l’onere di eccepire l’incompetenza territoriale in sede di mediazione non risulta essere imposto da alcuna norma e che l’eccezione di incompetenza del Tribunale non può che essere sollevata nel solo processo, accoglieva la tesi della Banca e condannava gli attori al pagamento delle spese processuali.