Omesso avvio della mediazione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.

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 Tribunale di Nola, sentenza 03.03.2016

Commento a cura dell’avv. Aldo Corcioni. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di avvio della mediazione è a carico del debitore ingiunto.

A queste conclusioni perviene il Tribunale di Nola che avallando l’indirizzo interpretativo espresso di recente dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24629/2015, ha confermato il decreto opposto in quanto risultava dagli atti che il debitore opponente non aveva dato avvio alla mediazione nei termini di legge assegnati.

Per il giudice, avendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo natura impugnatoria, con la mancata proposizione dell’istanza di mediazione ciò che diviene improcedibile è la domanda proposta con l’atto di citazione in opposizione con cui si chiede la revoca del decreto ingiuntivo e non già la domanda proposta dall’opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo.