Il mancato esperimento della mediazione giova al convenuto opposto

Tribunale di Bologna, sentenza 20.01.2015

L’omesso avvio della mediazione comporta la definitività del decreto ingiuntivo opposto in applicazione analogica dell’articolo 647 comma 1 c.p.c., in quanto è l’opponente e non l’opposto, ad avere interesse a che proceda il giudizio di opposizione diretto alla rimozione del decreto ingiuntivo.

Una diversa interpretazione si porrebbe in radicale contrasto con l’obiettivo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore della mediazione, in quanto:

– la condizione di procedibilità opera solamente nella fase di opposizione; se si andasse di diverso avviso, si introdurrebbe una sorta di improcedibilità postuma della domanda monitoria, ossia una improcedibilità che pur non sussistente al momento in cui è stato proposto il ricorso e ottenuto il decreto ingiuntivo, sarebbe accertata solo successivamente in una fase posteriore;

– si applicherebbe un regime speciale alla improcedibilità non contemplato dal d.lgs. 28/2010, in contrasto con il disposto dell’articolo 647 c.p.c. e pure in contrasto con il tendenziale principio della stabilità dei provvedimenti emessi a cui è informato il procedimento di ingiunzione;

– si avrebbe, ove non si seguisse la tesi scelta dal Trib. Bologna, un risultato eccentrico rispetto alle regole processuali proprie del rito, in quanto si porrebbe in capo all’ingiungente opposto l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in contrasto con l’impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta dell’ingiunto.

Ne consegue, quindi, che l’espressione “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” contenuta nell’articolo 5 co. 2 D.lgs 28/2010, va intesa come improcedibilità/estinzione dell’opposizione e non improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo.

La mediazione è volontaria? E’ obbligatorio partecipare

imagesTribunale di Verona, sentenza 16.02.2016

Se fino ad ora è stata ritenuta “pacifica” la non obbligatorietà della partecipazione alla mediazione volontaria, il Tribunale di Verona, rende questo principio meno sicuro, nelle motivazioni della sentenza emessa dal Giudice, dott. Vaccari, in data 16.02.2016.

La pronuncia arriva a conclusione di un procedimento avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di euro 300.000,00 a titolo di compenso e/o risarcimento dei danni per lo svolgimento di un incarico volto all’individuazione dei fondi di private equity interessati ad acquistare le partecipazioni di una s.p.a., operante nella produzione e commercializzazione di vini, di cui i convenuti erano i titolari.

Nella sentenza, infatti, dapprima si dichiara che la domanda giudiziale è infondata, in quanto le risultanze istruttorie non sono sovvertite dal solo argomento di prova, costituito dalla mancata partecipazione alla mediazione, promossa prima del giudizio.

Ma, prosegue  il Giudice, i “convenuti vanno condannati a corrispondere una somma pari al contributo unificato (euro 1.056,00), in applicazione del disposto dell’art. 8, comma 4 bis, secondo periodo del d.Lgs. 28/2010 come previsto dalla legge introduttiva del procedimento di mediazione.”

E’ quindi la prima volta che l’art. 4 bis del decreto sopra citato viene applicato anche a procedimenti di mediazione avente natura volontaria, in quanto è una norma che “regola il procedimento di mediazione in generale”.

E ciò inevitabilmente porta a vedere il successivo giudizio, instaurato sulle ceneri di una mediazione mai avvenuta, con uno sguardo di più ampio respiro, rendendo sanzionabile chi, sottraendosi alla procedura stragiudiziale, provoca il giudizio.

La ratio della norma viene poi calata nello specifico contesto, allorchè la non partecipazione alla mediazione da parte dei convenuti non è stata supportata da alcuna motivazione, sino alla formulazione delle istanze istruttorie.

E’ solo in sede di discussione, infatti, rileva ancora il Dott. Vaccari, che il difensore ha tentato di giustificare tale assenza ma nel far ciò, viene evidenziata la convinzione aprioristica della fondatezza delle pretese dei convenuti, non integrando, in tal modo quel “giustificato motivo di assenza che vale a sottrarre la parte, che non compare in mediazione, alla sanzione pecuniaria”.

Se così non fosse, infatti, non si verrebbe mai ad applicare il disposto normativo, in quanto, ciascuna parte che agisce in un giudizio o resiste, ha la convinzione della fondatezza e bontà delle proprie pretese.

Dott. Fabio Felicini

L’avvio della mediazione è a carico del debitore opponente.

Tribunale di Mantova, sentenza 19.01.2016

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine assegnato dal giudice per esperire la mediazione riveste carattere perentorio, con la conseguenza che il tardivo deposito della istanza determina l’improcedibilità della domanda.

Circa la parte su cui grava l’onere di avvio della mediazione, il Tribunale di Mantova sposa l’interpretazione espressa dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24629/2015, secondo cui onerata è parte opponente che ha tanto l’interesse quanto il potere di iniziare il processo.

Secondo il giudice di merito, difatti, la diversa soluzione operata da altra parte della giurisprudenza condurrebbe ad un risultato opposto rispetto a quello – deflattivo per il sistema giudiziario – che l’istituto della mediazione si propone di raggiungere, e ciò per le seguenti ragioni:

-imporrebbe all’opposta che già è munita di un decreto ingiuntivo che si consolida in caso di estinzione del giudizio di opposizione e che può dirsi non interessata alla prosecuzione della lite, di attivarsi anche laddove parte opponente non si dimostri più interessata all’esito della stessa;

– in presenza di una situazione di accomodamento di entrambe le parti sul contenuto del decreto ingiuntivo opposto, verrebbe onerato l‘opposto di proseguire il giudizio al fine di esperire un inutile procedimento di mediazione;

– la parte opposta che dovesse avere sostenuto le spese vive nell’ambito della mediazione, non essendoci più ostacoli di procedibilità sino alla decisione definitiva del merito, diffìcilmente sarebbe indotta all’abbandono della lite, anche in presenza di un atteggiamento di sostanziale abbandono da parte dell’opponente e ciò importerebbe la permanenza di una causa sul ruolo invece che l’eliminazione della stessa;

– in caso di inosservanza dell’onere di procedere a mediazione, in seguito alla revoca del decreto opposto ed in seguito all’eventuale fallimento del tentativo di mediazione successivamente esperito, la causa di merito verrebbe puntualmente riproposta, con l’effetto pratico che tale interpretazione condurrebbe alla permanenza della lite sul ruolo del giudice invece che alla formazione del giudicato sul rapporto oggetto dei decreto ingiuntivo.

Giudizio di opposizione a sfratto: onere di avvio della mediazione a carico della parte che ha interesse.

Tribunale di Verona, sentenza 18.01.2016

Nel giudizio di opposizione allo sfratto, disposto il mutamento del rito il giudice assegna il termine per l’avvio della procedura di mediazione.

La parte su cui grava l’onere di avvio è quella che ha interesse alla prosecuzione del giudizio, ovvero la parte intimante nel caso in cui il resistente non ha azionato alcuna domanda riconvenzionale.

All’omesso avvio non può che seguire l’improcedibilità della domanda.

 

Se l’opponente non avvia la mediazione il giudice conferma il decreto ingiuntivo.

Tribunale di Verona, sentenza 20.10.2015

In linea generale l’inattività della parte entro il termine fissato dal giudice non può che essere sanzionata con l’estinzione del procedimento cui essa inerisce.

Nello specifico del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui il giudice non precisi su quale delle parti è posto l’onere di avvio della mediazione, non può che intendersi onerato dell’iniziativa l’attore formale – opponente.

Nella mediazione le parti devono partecipare personalmente e con i rispettivi difensori.

Tribunale di Verona, ordinanza 21.9.2015

Nella mediazione civile la condizione di procedibilità non si considera avverata se avanti al mediatore non compaiano personalmente le parti ex art. 8 d.lgs cit. ma soltanto i difensori (cfr. Trib. Firenze Sez. II, 19-03-2014 e Trib. Bologna Sez. I, 05-06-2014).

Dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, il giudice potrà trarre argomenti di prova utili ai fini della decisione ex art. 116 c.p.c., ed in ogni caso condannare la parte al pagamento di una somma pari al contributo unificato in favore dello Stato ex art. 8 d.lgs 28/10.

Circolare Consiglio Nazionale Forense

Circolare Consiglio Nazionale Forense Sommario: La competenza territoriale dell’Organismo di mediazione L’assistenza tecnica Il primo incontro di mediazione L’accordo conciliativo Organismi di mediazione forense e revisione delle circoscrizioni giudiziarie