CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014)

Riportiamo di seguito i principali passaggi d’interesse in merito alla mediazione civile.

Art. 27

L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
Sul punto la Relazione illustrativa precisa quanto segue: “l’art.27 (“ doveri di informazione”), rispetto alla previsione in essere dell’art.40, si caratterizza per un più compiuto, articolato ed organico contenuto che dà conto del puntuale ed ampio spettro informativo che deve caratterizzare il rapporto professionale, valorizzando, anche in questo caso, sul piano della chiarezza e della trasparenza, il portato della legge di riforma dell’ordinamento professionale; di particolare pregnanza risultano anche le previsioni di cui ai commi 3 e 4 con riferimento sia agli obblighi informativi in tema di mediazione obbligatoria e, comunque, in tema di altri percorsi alternativi al contenzioso giudiziario pure previsti dalla legge (quali ad esempio la mediazione familiare, la conciliazione bancaria etc.) sia a quelli concernenti la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato”.

Art. 54

  1. I divieti e doveri di cui all’art. 53, commi 1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti dell’avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d’ufficio e della controparte.
  1. La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo comporta l’applicazione della

sanzione disciplinare della censura.

Le richiamate disposizioni di cui all’art. 53 dispongono quanto segue:

  1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.
  2. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario.
  3. L’avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l’esistenza di tali rapporti.

Art. 62

  1. L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla

normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.

  1. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
  1. Non deve assumere la funzione di mediatore l’avvocato:

a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;

b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

  1. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

  1. L’avvocato non deve consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.
  1. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione

disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.