Nella mediazione le parti devono partecipare personalmente o tramite procuratori speciali ad hoc
Tribunale di Cassino, ordinanza 8.10.2014.
Con l’ordinanza con cui dispone l’esperimento della mediazione, il giudice avvisa le parti che il verbale negativo del primo incontro, senza la partecipazione delle parti personalmente (nella specie, i legali rappresentanti delle persone giuridiche muniti degli idonei poteri) o tramite procuratori speciali ad hoc che comunque abbiano dichiarato di non aderire al procedimento, sarà nell’un caso ritenuto improduttivo di effetti giuridici e nell’altro caso produttivo di sanzioni a favore dell’Erario e dell’altra parte.