In mediazione la parte deve essere presente. Può essere sostituita dall’avvocato? Ecco i paletti stabiliti dalla nuova sentenza della Cassazione

 Corte di Cassazione, sentenza n.18068 del 09.05.2019 – Est. Iannello.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo.

La terza sezione della Cassazione Civile interviene nuovamente sulla discussa questione della necessaria presenza personale della parte in mediazione e sul superamento del primo incontro.
Condividendo i principi espressi nell’unico precedente (Cass. n..8473/19), la Corte afferma che:
– la condizione di procedibilità nella mediazione obbligatoria può dirsi superata solo con la presenza personale delle parti assistite dai rispettivi difensori;
– la parte (benché ciò non sia auspicato dalla legge ma neppure escluso) può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore purché dotato di apposita procura sostanziale;
Difatti, trattandosi di attività di natura non strettamente personale, la partecipazione al procedimento di mediazione può bensì essere delegata ad altri e, quindi, anche ma non solo – al difensore. Ma affinché una delega possa considerarsi valida, «la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia).
Ne consegue che la procura conferita al difensore non potrà essere da questi autenticata perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Infine, in contrapposizione con la oramai unanime giurisprudenza di merito sul superamento del primo incontro, la Corte ritiene che la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.

La mediazione non esperita e il difetto di mediazione non rilevato dal giudice di primo grado rendono improcedibile il giudizio di appello?

 Corte di Appello di Ancona, sentenza 23.5.2017 – Est.Pastore.

Commento a cura dell’Avv. Massimiliano Paolettoni. Se nel primo grado di giudizio le parti non esperiscono la mediazione e il giudice non rileva, d’ufficio, la improcedibilità della domanda, il giudice del gravame può dichiarare improcedibile l’appello.

Secondo la Corte, la tempestiva rilevabilità d’ufficio dell’improcedibilità per difetto di mediazione è obbligatoria per il giudice di primo grado, trattandosi di un indefettibile presupposto per l’inizio o la prosecuzione del processo.

Ne deriva che, indipendentemente dalle doglianze delle parti, laddove essa non sia stata tempestivamente e ritualmente rilevata, non possa ritenersi precluso al giudice d’appello di apprezzarne, d’ufficio, l’insussistenza, anche in termini di validità.

Al giudice del gravame non è poi consentito sanare d’ufficio il vizio di procedibilità mettendo le parti in condizione di sanare l’omessa o irrituale mediazione. Per tali motivi la pronunzia di merito di primo grado è nulla e la domanda d’appello improcedibile.

Modifiche al D.M. 55/2014: tra i nuovi parametri forensi spunta il compenso per svolgimento della mediazione

Testo dello Schema di modifica del D.M. 55/2014.

Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, recependo alcune delle proposte avanzate dal Consiglio Nazionale Forense, ha firmato il decreto ministeriale relativo alla regolamentazione dei parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati.

Lo schema di decreto sui nuovi parametri forensi inviato per il consueto parere al Consiglio di Stato, vede, tra le altre proposte, la tanto attesa introduzione di un compenso per l’attività di assistenza legale svolta nel procedimento di mediazione e di negoziazione assistita.

Dopo la battaglia sull’equo compenso, si tratta di un ulteriore passo in avanti dell’avvocatura e dell’istituto della Mediazione, con il riconoscimento di una pari dignità professionale tra l’assistenza legale prestata nel procedimento conciliativo e quella svolta nel processo.

Nello specifico, i parametri proposti dal Ministero della Giustizia nella nuova Tabella A, variano in base allo scaglione di riferimento (valore della mediazione) e alla fase di avanzamento della mediazione (introduzione, svolgimento, definizione della conciliazione).