L’assenza ingiustificata è sanzionata anche nella mediazione volontaria

images Tribunale di Verona, sentenza 16.02.2016

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. La previsione normativa che sanziona la parte assente ingiustificata nella mediazione obbligatoria, trova applicazione anche in quella volontaria, come si evince dalla sua collocazione all’interno di una norma che regola il procedimento di mediazione in generale.

Tale norma prescinde totalmente dalla soccombenza nel successivo giudizio, atteso che, in attuazione del principio di causalità, mira a sanzionare la parte che, sottraendosi alla procedura stragiudiziale, provoca il giudizio.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’omesso avvio della mediazione comporta la conferma del provvedimento monitorio

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  Tribunale di Verona, sentenza 31.03.2016.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. Nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, se il giudice nulla dispone l’onere di avvio della mediazione deve intendersi posto sulla parte opponente.

L’omesso avvio e quindi l’inattività della parte entro il termine assegnato dal giudice non può che essere sanzionato con l’estinzione del procedimento e la conferma del decreto opposto.

Il Tribunale di Verona, nel caso in questione, sposa l’orientamento della Corte Suprema (sent. n, 24629/2015) precisando che è l’opponente a rivestire nel giudizio di opposizione la posizione formale di “attore” (che deve depositare in cancelleria l’atto di opposizione, iscrivere a ruolo etc.), mentre è solo sotto l’aspetto ” probatorio” che emerge la struttura del giudizio di cognizione con gli oneri probatori conseguenti a carico dell’opposto, per cui, deve essere posto a carico dell’attore opponente l’onere dell’iniziativa in tema di mediazione ordinata dal giudice.

Limiti del principio di effettività e della domanda riconvenzionale in mediazione

images Tribunale di Verona, ordinanza 24.3.2016

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. La domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto e quella proposta dal terzo in giudizio nelle materie di cui all’art. 5 comma 1 bis D.lgs. 28/2010, non soggiacciono alla mediazione obbligatoria.

A tale conclusione giunge il Tribunale di Verona che pur dando atto dell’esistenza di due opposti orientamenti, propende per la tesi negativa secondo cui è solo la domanda proposta dall’attore ad essere assoggettata all’obbligo della mediazione (tra tutte, Trib. Palermo, 11/7/2011 e Trib. Reggio Calabria 22/4/2014).

Le ragioni sono molteplici e risiedono:  A) nell’esigenza di interpretare l’art. 5 D.Lgs. 28/10 alla luce dei principi: 1) della ragionevole durata del processo; 2) di efficienza ed effettività della tutela giurisdizionale rispetto alle norme di deroga alla giurisdizione alla luce dell’art. 24 Cost.; 3) di equilibrio nella relazione tra procedimento giudiziario e mediazione come espresso dalla Direttiva 2008/52/CEE; B) nell’esigenza di rispettare l’autentica finalità dell’istituto mediatorio che è marcatamente deflattiva, tenuto conto che, rispetto alla domanda riconvenzionale, l’esperimento della mediazione “…non sortirebbe l’effetto di chiudere il giudizio in corso”, poiché “…non è generalmente idoneo, dopo il fallimento del procedimento di mediazione sulla domanda principale, a porre fine al giudizio” (Trib. Palermo, cit.); C) nell’esigenza di evitare la formulazione di domande riconvenzionali ‘strumentali’ al solo fine di imporre al giudice l’invio in mediazione, con conseguente allungamento dei tempi processuali anche per la definizione della domanda principale ovvero la separazione della domanda riconvenzionale da quella principale.

Il Tribunale scaligero prende posizione anche su un’altra questione di notevole e attuale interesse che riguarda il principio di effettività, ovvero il necessario (o meno) superamento del primo incontro informativo, considerato che, nel caso in questione, l’attore presente al primo incontro, dopo aver ascoltato il mediatore illustrare la funzione della mediazione, si rifiutava di procedere oltre.

Anche in tal caso, pur dando atto della presenza di due opposti orientamenti giurisprudenziali, il giudice ritiene di sposare la tesi negativa, secondo cui la mediazione si intende correttamente esperita con la sola partecipazione personale delle parti e dei rispettivi avvocati al primo incontro informativo, non richiedendo la norma il superamento di detta fase.

Difatti, continua il giudice, l’effettività della mediazione si realizza sic et simpliciter nel mettere le parti nella condizione di prendervi parte, all’interno della cornice procedimentale che la legge predispone come obbligatoria, senza che il perseguimento dello scopo dell’effettività della mediazione possa essere ‘forzato’ sino al punto di ritenere non assolta la condizione di procedibilità anche quando la parte, all’esito del primo incontro con il mediatore, rifiuti di proseguire con la mediazione manifestando la chiara e ferma volontà che la controversia sia conosciuta dall’autorità giudiziaria.

Per il giudice, bisogna riconoscere che la partecipazione effettiva della parte al procedimento di mediazione è, e resta, un fatto sostanzialmente incoercibile e non sanzionabile se non sul piano delle spese legali e potendo le parti, in ogni momento del procedimento, sottrarsi alla mediazione sopportandone le conseguenze processuali ma non in chiave di improcedibilità della domanda.

Se l’opponente non attiva la mediazione il giudice dichiara improcedibile la domanda e conferma l’ordinanza pronunciata ex art. 186 ter cpc.

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Tribunale di Verona, sentenza 12.1.2016_

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo.

La parte onerata dell’avvio della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l’opponente. A questa conclusione giunge il Tribunale di Verona che nella sentenza in commento sposa il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza 24629/2015, dichiarando improcedibile il giudizio e confermando l’ordinanza di ingiunzione emessa ex art. 186 ter c.p.c. in corso di causa.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di avvio della mediazione va posto a carico dell’opponente.

Tribunale di Verona, sentenza 22.02.2016

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l’opponente a rivestire la posizione formale di “attore” (mentre è solo sotto l’aspetto ”probatorio” che emerge la struttura del giudizio di cognizione, con i conseguenti oneri probatori a carico dell’opposto, per cui deve concludersi che è posto a carico dell’attore-opponente l’onere dell’iniziativa in tema di mediazione ordinata dal giudice.

 

La mediazione è volontaria? E’ obbligatorio partecipare

imagesTribunale di Verona, sentenza 16.02.2016

Se fino ad ora è stata ritenuta “pacifica” la non obbligatorietà della partecipazione alla mediazione volontaria, il Tribunale di Verona, rende questo principio meno sicuro, nelle motivazioni della sentenza emessa dal Giudice, dott. Vaccari, in data 16.02.2016.

La pronuncia arriva a conclusione di un procedimento avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di euro 300.000,00 a titolo di compenso e/o risarcimento dei danni per lo svolgimento di un incarico volto all’individuazione dei fondi di private equity interessati ad acquistare le partecipazioni di una s.p.a., operante nella produzione e commercializzazione di vini, di cui i convenuti erano i titolari.

Nella sentenza, infatti, dapprima si dichiara che la domanda giudiziale è infondata, in quanto le risultanze istruttorie non sono sovvertite dal solo argomento di prova, costituito dalla mancata partecipazione alla mediazione, promossa prima del giudizio.

Ma, prosegue  il Giudice, i “convenuti vanno condannati a corrispondere una somma pari al contributo unificato (euro 1.056,00), in applicazione del disposto dell’art. 8, comma 4 bis, secondo periodo del d.Lgs. 28/2010 come previsto dalla legge introduttiva del procedimento di mediazione.”

E’ quindi la prima volta che l’art. 4 bis del decreto sopra citato viene applicato anche a procedimenti di mediazione avente natura volontaria, in quanto è una norma che “regola il procedimento di mediazione in generale”.

E ciò inevitabilmente porta a vedere il successivo giudizio, instaurato sulle ceneri di una mediazione mai avvenuta, con uno sguardo di più ampio respiro, rendendo sanzionabile chi, sottraendosi alla procedura stragiudiziale, provoca il giudizio.

La ratio della norma viene poi calata nello specifico contesto, allorchè la non partecipazione alla mediazione da parte dei convenuti non è stata supportata da alcuna motivazione, sino alla formulazione delle istanze istruttorie.

E’ solo in sede di discussione, infatti, rileva ancora il Dott. Vaccari, che il difensore ha tentato di giustificare tale assenza ma nel far ciò, viene evidenziata la convinzione aprioristica della fondatezza delle pretese dei convenuti, non integrando, in tal modo quel “giustificato motivo di assenza che vale a sottrarre la parte, che non compare in mediazione, alla sanzione pecuniaria”.

Se così non fosse, infatti, non si verrebbe mai ad applicare il disposto normativo, in quanto, ciascuna parte che agisce in un giudizio o resiste, ha la convinzione della fondatezza e bontà delle proprie pretese.

Dott. Fabio Felicini

Giudizio di opposizione a sfratto: onere di avvio della mediazione a carico della parte che ha interesse.

Tribunale di Verona, sentenza 18.01.2016

Nel giudizio di opposizione allo sfratto, disposto il mutamento del rito il giudice assegna il termine per l’avvio della procedura di mediazione.

La parte su cui grava l’onere di avvio è quella che ha interesse alla prosecuzione del giudizio, ovvero la parte intimante nel caso in cui il resistente non ha azionato alcuna domanda riconvenzionale.

All’omesso avvio non può che seguire l’improcedibilità della domanda.

 

Se l’opponente non avvia la mediazione il giudice conferma il decreto ingiuntivo.

Tribunale di Verona, sentenza 20.10.2015

In linea generale l’inattività della parte entro il termine fissato dal giudice non può che essere sanzionata con l’estinzione del procedimento cui essa inerisce.

Nello specifico del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui il giudice non precisi su quale delle parti è posto l’onere di avvio della mediazione, non può che intendersi onerato dell’iniziativa l’attore formale – opponente.

Nella mediazione le parti devono partecipare personalmente e con i rispettivi difensori.

Tribunale di Verona, ordinanza 21.9.2015

Nella mediazione civile la condizione di procedibilità non si considera avverata se avanti al mediatore non compaiano personalmente le parti ex art. 8 d.lgs cit. ma soltanto i difensori (cfr. Trib. Firenze Sez. II, 19-03-2014 e Trib. Bologna Sez. I, 05-06-2014).

Dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, il giudice potrà trarre argomenti di prova utili ai fini della decisione ex art. 116 c.p.c., ed in ogni caso condannare la parte al pagamento di una somma pari al contributo unificato in favore dello Stato ex art. 8 d.lgs 28/10.

Convalida di sfratto, obbligatoria la mediazione civile dopo il mutamento del rito

Trib. Verona, ordinanza 22/05/2015. Il giudice dispone la mutazione del rito e invita le parti ad esperire la mediazione obbligatoria entro il termine di 15 giorni

TRIBUNALE DI VERONA

Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso diverso)

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Oggi 22/12/2015 alle ore 10.14 avanti il Giudice Dott. Maurizio Martoro con l’assistenza del Cancelliere S. D.A. nel procedimento promosso da G.B., C.F. ____________, con l’Avv. G. N.,

contro

B.V., C.F. ________________

E’ presente per parte intimante l’avv. D.O. in sostituzione dell’avv. G.N.

Per parte intimata è presente l’Avv. M. A. in sostituzione dell’avv. a B., giusta delega, che si costituisce depositando comparsa con mandato a margine.

L’avv. D.O. chiede l’emissione dell’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665cpc, in quanto la morosità persiste ed è successiva alla re immissione nel possesso.

Il Giudice

preso atto di quanto sopra, visti gli artt. 426 e 667 cpc, dispone il mutamento del rito con passaggio della controversia a rito locatizio; assegna alle parti termine di 15 giorni per esperire il procedimento di mediazione e assegna termine

sino al 29/03/2016 per l’integrazione degli atti introduttivi; rinvia per la discussione all’udienza del 6/04/2016 ore 12.15 avverte l’intimato che dovrà costituirsi nei termini di legge onde evitare di incorrere nelle decadenze di cui all’art. 416 cpc.

Non concede ordinanza provvisoria di rilascio in quanto l’opposizione è fondata su prova scritta.

Il Giudice

Dott. Maurizio Martoro