Consulenza tecnica in mediazione

Tribunale di Roma, ordinanza 09/11/2017 – Est. Moriconi
TAG: Mediazione delegata – responsabilità medica – consulenza tecnica in mediazione – idoneità della CTM a favorire l’accordo – vantaggi dell’accordo conciliativo rispetto al giudizio del giudice – effettivo esperimento del procedimento di mediazione – presenza delle parti – condotta e sanzioni ex artt. 91 e 96 c.p.c – dolosa renitenza ad ordine del giudice – proposta del mediatore – nomina del consulente tecnico.

 

RG 13278 / 2014

TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII°

ORDINANZA

Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva:
Il consulente di parte attorea, sobriamente, riconosce l’ineluttabilità dell’esito infausto derivante dall’aggressivo tumore maligno polmonare che aveva colpito V. D., ma sottolinea, correttamente, che in presenza degli errori e delle carenze che assume ed indica a carico delle due strutture sanitarie convenute, permane pur sempre il diritto al risarcimento per la perdita di chances.
Con riserva in mancanza di accordo, di disporre consulenza tecnica volta ad appurare la sussistenza degli errori (quelli indicati alle pagine cinque e nove della citazione), la imputabilità ad una o ad entrambe le strutture e in caso affermativo, la sussistenza o meno, visto il brevissimo lasso temporale, fra il ricovero e il decesso (19-31 luglio), di chances e di che natura e consistenza, si ritiene che le parti possano ricercare utilmente un accordo.
Invero, le possibilità che nel procedimento di mediazione possa scaturire un accordo sono tanto più elevate quanto più sono presenti e a disposizione delle parti, elementi fattuali e conoscitivi che possano indirizzarle quanto meno in via tendenziale verso quell’ubi consistam delle contrapposte posizioni delle parti che in molte cause, come in questa, è rappresentato primariamente dalla consulenza tecnica disposta ed acquisita.
D’altra parte se i difensori e le parti si fanno convinti, a causa di un certo generalizzato pregiudizio da parte dei giudici sulla possibilità di utilizzo della CTM (consulenza tecnica in mediazione) nella causa che segua al mancato accordo, della non convenienza ed opportunità di un tale incombente (per la correlativa spesa che comporta), si innesca una spirale viziosa in quanto la consulenza in mediazione favorisce l’accordo, ma in mancanza di accordo si ricorre al giudice che di regola non riconosce valore alla consulenza in mediazione, di talché non si pratica la consulenza in mediazione con la conseguenza che si deprime radicalmente ogni possibilità di accordo.
Il giudice ha espresso una motivata e dettagliata giurisprudenza in materia di C.T.M. (1) in particolare sui parametri che essa deve rispettare affinché possa assurgere ad utilità nella eventuale causa che segue al mancato accordo: vanno pertanto richiamati i principi fondamentali enunciati più volte in provvedimenti pubblicati sul tema, in particolare quelli attinenti al rispetto del contraddittorio ed alla tassativa esclusione della acquisizione delle dichiarazioni delle parti.

I quesiti dovranno attenere alle allegazioni di inadempimento qualificato esposte dagli attori (pagina cinque e nove).
Alle parti si assegna termine fino all’udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole.
Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal 15.12.2017, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui all’art.5 comma uno bis del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.

Va ricordato che, come da diffusa e condivisa giurisprudenza, è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori, siano presenti le parti personalmente; e che se da una parte la mancata o irrituale attivazione del procedimento di mediazione attinge alla stessa procedibilità della domanda, dall’altra la mancata o irrituale partecipazione delle parti, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione demandata dal giudice, è comportamento valutabile nel merito della causa ex art.116 cpc, e può integrare dolosa (o gravemente colposa) renitenza ad un ordine del giudice (per quanto rileva ai fini dell’applicazione dell’art.96 III° cpc (2).
Infine, il mediatore potrà se del caso, e sull’accordo delle parti, nominare un consulente medico, iscritto nell’albo del tribunale, al fine di accertare la sussistenza e natura dei danni alla persona dell’attrice.

Infine all’esito della C.T.M. e se del caso il mediatore potrà, tenuto anche conto di quanto osservato in nota 1, formulare una proposta ai sensi dell’art.11 decr.lgsl.28/10, opportunamente tenendo conto di ogni circostanza del caso.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva che precede,
–  AMMETTE le prove documentali delle parti;
– DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell’art.5 comma uno bis del decr.lgsl.28/2010, della controversia;
– INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° decr.lgsl.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona (3), assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;
– INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5 cit. e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; e può integrare condotta dolosa o gravemente colposa ai sensi dell’art.96 III° cpc;

– VA fissato il termine dilatorio di gg.15, decorrente dal 15.12.2017, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui all’art. 5 comma uno bis del dec.lgs.28/10;
– RINVIA all’udienza del 5.4.2018 h.9,30 per quanto di ragione.

Roma lì 09/11/2017
AVVISI a cura della cancelleria

Il Giudice dott.cons.Massimo Moriconi

 

 

(1)http://www.mediazionecatalfamo.it/2016/02/13/giurisprudenza-e-consulenze-tecniche-in-mediazione-intervista-al-dott-massimo-moriconi/

http://www.mondoadr.it/giurisprudenza/il-giudice-invita-le-parti-ad-espletare-una-consulenza-tecnica-mediazione.html
http://www.conciliazioneforense.it/wp-content/uploads/2015/04/Tribunale-Roma-consulenza-tecnica-in-mediazione.pdf

(2) Art.96 III° cpc: in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
(3) Per le persone giuridiche, pubbliche o private, “di persona” va riferito al soggetto – incaricato da chi è titolare del diritto oggetto della controversia – che ne abbia, ai fini che qui interessano, la rappresentanza, con la possibilità di disporre del diritto nell’ambito dei poteri conferitigli.