In mediazione la parte deve essere presente. Può essere sostituita dall’avvocato? Ecco i paletti stabiliti dalla nuova sentenza della Cassazione

 Corte di Cassazione, sentenza n.18068 del 09.05.2019 – Est. Iannello.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo.

La terza sezione della Cassazione Civile interviene nuovamente sulla discussa questione della necessaria presenza personale della parte in mediazione e sul superamento del primo incontro.
Condividendo i principi espressi nell’unico precedente (Cass. n..8473/19), la Corte afferma che:
– la condizione di procedibilità nella mediazione obbligatoria può dirsi superata solo con la presenza personale delle parti assistite dai rispettivi difensori;
– la parte (benché ciò non sia auspicato dalla legge ma neppure escluso) può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore purché dotato di apposita procura sostanziale;
Difatti, trattandosi di attività di natura non strettamente personale, la partecipazione al procedimento di mediazione può bensì essere delegata ad altri e, quindi, anche ma non solo – al difensore. Ma affinché una delega possa considerarsi valida, «la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia).
Ne consegue che la procura conferita al difensore non potrà essere da questi autenticata perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Infine, in contrapposizione con la oramai unanime giurisprudenza di merito sul superamento del primo incontro, la Corte ritiene che la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.