Mediazione: necessario partecipare personalmente e superare il primo incontro. Nuovo provvedimento in dissenso con la Cass. 8473/2019

 Tribunale di Roma, sentenza 27.06.2019 – Est. Moriconi.

Commento a cura dell’Avv. Mario Antonio Stoppa, Resp. MedyaPro sede di Lecce.

La legge esclude che possa ritenersi ritualmente instaurato il procedimento di mediazione con la presenza del solo avvocato, sia pure munito di delega del cliente.

E ancora, è altresì da escludersi che la parte, assistita dall’avvocato, possa farsi sostituire da altro soggetto munito del potere di rappresentanza della parte assente di persona, salvo casi eccezionali (di impossibilità giuridica o materiale a comparire di persona).

A tale conclusione si ritiene si possa pervenire attraverso l’interpretazione letterale, sistematica e teleologica del decreto legislativo 28/2010, nonché traendo argomento dalla stessa sentenza della Suprema Corte n.8473/19 del 7.3.2019, la quale, a ben vedere e contrariamente alle conclusioni a cui giunge, predica, in armonia con le caratteristiche normative dell’istituto, la necessaria presenza personale della parte in mediazione.

Sono, in estrema sintesi, le interessanti motivazioni espresse dal dott. Moriconi in una recentissima sentenza che si pone, come il precedente del Trib. Firenze, sentenza 8.5.2019, in dissenso con i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza 8473/19 (in senso favorevole, invece, Tribunale di Aosta, sentenza 14.4.2019 – Est. De Paola, in banca dati MedyaPro).