Come una ragionevole conciliazione può essere suggerita dal giudice

  Tribunale di Roma, ordinanza 04.02.2019 – Est. Moriconi.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo.

Affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, l’istante o le parti congiuntamente, devono scegliere un organismo accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità. Alle parti, il Giudice lascia ampia libertà di comporre i loro interessi all’interno del quadro di indicazioni che rilascia nell’ordinanza, appalesando, al contempo, dure previsioni nel caso non si giungesse alla ragionevole soluzione conciliativa.

Peraltro, si tratterebbe di un accordo per tutti vantaggioso, anche da punto di vista economico e fiscale della controversia in atto.

Va evidenziato che è richiesta l’effettiva partecipazione delle parti al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente.

La mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa ed inoltre consente l’applicazione dell’art. 96 III° cpc.